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libro secondo - capitolo ix 413


dispor di quelli. Al settimo, che la non residenzia de’ benefici curati porti seco precisamente la privazione, e che nessuno si dispensi se non in casi dalla legge permessi, è troppo rigore, e tale che, quando bene si determinasse, mal si potrebbe osservare. All’ottavo, che chi ha beneficio curato e si trova illitterato o vizioso possa esser privato dall’ordinario, intendendosi di tal inabilitade che de iure lo meriti, questa pena si può concedere; altrimenti non è dimanda onesta, perché non sarebbe altro che lasciar il tutto all’arbitrio degli ordinari. Al nono, che li benefici curati non si diano se non per diligente esamine precedente, essendo necessario lasciar il modo e qualitá dell’esame alla conscienza di chi ha da conferire i benefici, pare che l’aggiongere sopra questo altro decreto sia o superfluo o inutile. Al decimo, di far il processo in partibus di quelli che si promovono alle chiese cattedrali, non si vede né il modo né il frutto di questa diligenza, essendo cosí facile trovar chi deponga il falso in partibus come in Roma. Dove quando si possa aver, come quasi si può sempre, tanta notizia che basti, è superfluo cercar altro. All’undecimo, che nessuno si ordini se non dal suo vescovo, pare che il rimedio della bolla possi bastare, e tanto piú, quanto che per essa si provvede per piú d’un modo alli inconvenienti che si pretendono circa questo capo.

Spedí il pontefice immediate la risposta a Trento, con rimettere alla prudenza delli legati che, ben consegliati con li amorevoli, risolvessero, come meglio avessero giudicato sul fatto, di conceder o parte o tutte le cose richieste, dentro però delli termini consultati dalli deputati in Roma; rimettendo parimente a loro il negare ogni cosa, se si fossero veduti in stato di poterlo fare. Li avvisò dell’ufficio fatto con quelli che erano in Venezia, soggiongendo che tenessero la sessione al debito tempo, tralasciando a fatto li capi di dottrina dei sacramenti, e pubblicando li soli anatematismi, in quali tutti sono convenuti, poiché quella dottrina non si può esplicare senza qualche pericolo; che tralasciassero a fatto il decreto degli abusi dei sacramenti del battesmo e confermazione, non