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libro primo - capitolo i 19


dice che l’ha ammonito piú volte e citato e chiamato con promessa di salvocondotto e del viatico; che se fosse andato non averebbe trovato tanti falli nella corte come diceva; e che esso pontefice li averebbe insegnato che mai li papi suoi predecessori hanno errato nelle constituzioni loro. Ma perché egli ha sostenute le censure per un anno ed ha ardito d’appellare al futuro concilio, cosa proibita da Pio e Giulio II sotto le pene degli eretici, poteva proceder alla condannazione senz’altro; nondimeno, scordato delle ingiurie, ammonisce esso Martino e quelli che lo defendono, che debbiano desister da quelli errori, cessar di predicar, ed in termine di sessanta giorni sotto le medesime pene aver revocato tutti gli errori suddetti e abbruggiati li libri; il che non facendo, li dechiara notorii e pertinaci eretici. Appresso comanda a ciascuno sotto le stesse pene che non tenga altri libri dello stesso Martino, se ben non contenessero tali errori. Poi ordina che tutti debbiano schivare cosí lui come li suoi fautori; anzi comanda ad ognuno che debbiano prenderli e presentarli personalmente, o almeno scacciarli dalle proprie terre e regioni: interdice tutti li luochi dove anderanno, comanda che siano pubblicati per tutto, e che la sua bolla debbia esser letta in ogni luoco, e scomunicando chi impedirá la pubblicazione; determina che si creda alli transonti, ed ordina che la bolla sia pubblicata in Roma, Ilrandeburg, Misna e Mansperg.

Martino Lutero, avuto nova della dannazione della sua dottrina e libri, mandò fuora una scrittura, facendo repetizione dell’appellazione interposta al concilio e replicandola per le stesse cause. Ed oltre di ciò, perché il papa abbia proceduto contra uno non chiamato e non convinto, e non udita la controversia della dottrina, anteponendo le opinioni sue alle sacre lettere e non lasciando luoco alcuno al concilio, si offerí di mostrare tutte queste cose; pregando Cesare e tutti li magistrati che per difesa dell’autoritá del concilio ammettano questa sua appellazione; non riputando che il decreto del

papa obblighi persona alcuna, sin che la causa non sia legittimamente discussa nel concilio.