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libro primo - capitolo v 131


si faceva. Ma veduta l’intimazione, incominciò a pensare come assicurarebbe la cittá, e mandò a proponer al papa che, dovendosi introdur un sí gran numero di persone, quali sarebbono convenute al concilio, era necessaria una grossa guarnigion de soldati, la qual egli non la voleva dependente da altri e non aveva da mantenerla del suo; per il che era necessario che, volendo Sua Santitá celebrar il concilio in quella cittá, li somministrasse danari per il pagamento de’ soldati. Al che rispose il pontefice che la moltitudine doveva esser non di persone armate né professori di milizia, ma de ecclesiastici e litterati, quali con un solo magistrato, che egli averebbe deputato per render giustizia, con una picciola corte e guardia, sarebbe stato bastante per contenerli in ufficio; che una guarnigione de soldati armati sarebbe stata di sospetto a tutti e poco condecente al luoco d’un concilio, che debbe esser tutto in apparenza ed effetti di pace; e che, pure quando vi fosse stato bisogno di arme per guardia, non essere di ragione che fossero in mano d’altri che del concilio medesimo, cioè del papa che n’è il capo. Il duca, considerando che la giurisdizione si tira sempre dietro l’imperio, replicò non voler in modo alcuno che nella sua cittá sia amministrata la giustizia da altri che dalli ufficiali suoi. Il papa, prudentissima persona, a cui poche volte occorreva di udir risposta non preveduta, restò pieno di stupore, e rispose all’uomo del duca che non si averebbe creduto dal suo patrone, principe italiano, la casa del quale aveva ricevuti tanti benefici dalla sede apostolica, che aveva un fratello cardinale, doverli esser negato quello che mai piú da nessuno li fu messo in controversia, quello che ogni legge divina ed umana li dona, che né anco li luterani li sanno negare, cioè l’esser giudice supremo degli ecclesiastici, e quello che il duca non contrasta al suo vescovo, che giudica le cause de’ preti in Mantova. Nel concilio non dover intervenire se non persone ecclesiastiche, le quali sono esenti dal secolare, cosí esse come le sue famiglie; il che è cosí chiaro, che concordemente dalli dottori è affermato eziandio le concubine de preti esser del foro ecclesiastico. Ed