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Proposizione I.
Il precetto del superiore (quantunque fosse del pontefice) non obliga ad essere eseguito e ubidito, se non è publicato e intimato.
Questo si prova, perché non obliga piú il precetto del giudice di quello che fa la legge: ma è essenziale alla legge che sia publicata; e senza, non obliga, come san Tomaso prova a pieno 1 adunque né meno il precetto. Ognuno sa quante leggi e precetti de’ sommi pontefici non si servano e non vagliano in alcuni regni, perché quivi non sono publicati: solo ne dirò uno notissimo a tutti. Il sacro concilio di Trento non si serva e non obliga in molte provincie e regni cristiani per questo rispetto; e quello che piú di tutto importa, il decreto della invaliditá del matrimonio clandestino, che pure appartiene al sacramento, secondo l’opinione di tutti non obliga dove esso concilio non è publicato; si che tutti tengono che in quei luoghi i matrimonii clandestini vagliano.
Proposizione II.
Non è stato publicato l’interdetto nella cittá e nel dominio
di Venezia. Questo sta in fatto, imperocché non è stato letto
nelle chiese o in altro luogo publico di commissione de’ prelati
e superiori ordinari, né affisso in modo che sia stato veduto
dal popolo o da chi appartiene il servarlo. Risponderá alcuno
che l’interdetto non è intimato e publicato, perché la publicazione
è stata impedita, e che non si può alcuno scusare sopra
ignoranza, essendo ignoranza affettata quella di chi non vuol
sapere, la quale piú tosto aggrava che iscusi. A questo si replica
con l’istessa risposta, che molti precetti apostolici e il
medesimo concilio sudetto non sono publicati perché la publicazione
è impedita, e pure tutti confessano che non obligano.
E se si dirá che per altra via si sa dell’interdetto e della
- ↑ Summa theol., i, II, quaest, XC, art. 4.