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7 o STATVTt CRIMINALI pena pecuniaria: all’hora fi condoni à quello la terza parte della pé 2 na. Etfehauerà pace coni’ofefo, com prela effa terza parte, fij rimetta à quello la metà della pena j & manco ad arbitrio del Sign. Capitanio* Della pena di chi rompe la pace. Cap. £ I X, Q Valunque romperà la pace, la fede, òla tregua per via di oflfefa fatta contro la perfona di quello, col quale liauerà fatto pace, w fiducia, ò tregua; fìi punito per la percoflà, ò ferita, ò altra cffefa per fon al e, fecondo la forma dell! Statuti; & di più in Lire 100. de’ piccioli: la metà della qual pena fii della Communità della Riuiera, e l’altra dell’offefo. Et fe alcuno romperàla pace, la tregua, ò la fidanza offendendo nè’beni, ò nella robba colui, co’l qualehaueuapace,tregua ò fidanza-,fii punito dell’offefa fatta ne’bem, ò nella robba, fecondo la forma delli Statuti: & di più in Lire ioo. de’ piccioli- la metà della qual pena fii diuifa, come di fopra; falui,& rimanenti però fermi tutti ipatti,conuentioni, e promette, ancopenali,conuenutifra quelli i quali trà di loro fecero pace, tregua, ò fidanza: & lepredette cole polle nel prcfente Statuto habbino vigore; tanto neìli banditi, anco per oual fi voglia delitto, quantonclli altri; & ciò non ottante Statuto,o Leggende parli in contrario. Etfela pace farà rotta; la pena appoftanelhftromento di pace peruenghi per la metà nella Communità della Rimerà, & per l’altra nella parte offefa -• &il Signor Capitamo, e cialcheduno Giufdicente per officio, & fuori debordine,fimo tenuti fcuodere detta pena fenza data di libello, nè di ftrepito, ò figura di gmd.cio ad vtititi di detta Communità;& di quello, ò di quelli, a’quali tara fiata rottala pace: & ilqual SignorCapitanio, & qualunque Giudice fii parimente tenuto di far; che ciò fi offerui, & che fi mandi ad effecutione, nel tarmine diva mefe, dal giorno della nouficatione afe fatta. Ma le la pena farà pofta per il Signor Capitanio, coni mandando, che la pace^ ò la tregua debba farfi, & offeruarfi fra quelli, che hanno difcordia; & Dace ò tregua farà rotta; ouero non farà obedito al Giudice;Ia meta della pena peruenga netta Communità della Riuiera; & l’altra in quello ò quelli; ò heredi di quelli, à quali detta pace, o tregua fata fiata rotta: & il medefimo fi oiferui; felapena fij douuta per comprometto* perla pace violata. £he fìi data copia delti cittì. # Cape € X. V Tilmente habbiamo determinato; che il SignorCapitanio, e Giudice detti Malleficij fimo tenuti, & debbano dar copia di tutti gli indici), atti, & proneàqualunque, che domandi ne* cafi permeisi dalla ragione,