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£8 STATVTI CRIMINALI che fiiverifimile, che egli faccia, ò debba patire in medici, & medici-’ ne;ò per qual fi voglia altra occafione per tal ferita, onero percofia, fin che farà guarito: delle quali ftiafi al giuramento del ferito, ò percoflo; premetta però la tatta del Giudice. Della mercede del Canalliero per la Career atione [riminole. C ap. CHI. C He fe il Caualliero, i Baroeri, ò Miniftrali, Compagni, ò famegli di mandato del Signor Capitanio, ò Giudice delli Malefìci] hauerannocarcerato alcun malfattore per qualche delitto,non poffanoriceuere cofa alcuna piudell’infrafcritte mercedi; in pena di Lire cento de’ piccioli, & di reftituir il riceuuto in doppio; cioè: Se riteneranno; & carceraranno nellaTerra deH’officio Lire fette piccioli per cadaun carcerato, Lire fette piccioli. Mafe fuori di detta Terra in qualunqueluogodellaRiuiera, Lire qua tordeci de’piccioli per cadaun carcerato,come difopra. L. 14. Della pena del Sopraftante delle prigioni. Cap. £lllh I L Sopraftante;òCuftode delle prigioni fii tenuto di cuftodire i fuc fpefe tutti gli carcerati. Et fe per colpa, ò per malitiafua gli lafcierà fuggire;ò leu era di prigione alcuno di efsi fenza licenza del Signor Capitanio, ouerodel Iufdicente; j> madato del quale,ò del fuo preceflore farà ft: 3 to prefo,e carcerato; fe quefto tale farà fiato prefo,e carcerato per debito pecuniario;all’hora effo cuftode, ò fopraftante fii condannato à pagar il debito,per ilqualeefsocaptiuofarà fiatoretento;coI pagarloà colui;ad ifianza del quale farà fiatoprelo Ma fefarà fiato retento percaufadi maleficio» fii condennato il medefimo fopraftante, ò cuftode delle prigioni à quel fuppl icio, & à quella pena; al quale, & alla quale era tenuto il carcerato cosi rilanciato, ò permeftb di fuggire.Et tutte lepredet tecofe habbiano luogo;feperòil detto Cuftode,ò fopraftante non ha ue rà cófegnatoquel tale carcerato nelle forze del Signor Capitanio, ò Ciuf dicentejper madato del quale, òdel fuo Precefsore farà flato retento, nel termine daefsergli afsegnato fopra di ciò competente. Et quando anco l’hauerà confegnaro;fii nondimeno condennato efso fopraftante; òcu^ ftode in lire ducente de’ piccioli trattandofi pena di fangue, ò corporale.* e non trattandofi pena corporale: nella quarta parte di quello, à che era tenuto efso carcerato: & manco ad arbitrio del Signor Capitanio 5 c Giudice delli Malefici]. Che