Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/69

DELLA :RIVIERA.! 53

catala mettà all’accufatore, & l’altra alla Communità ; & ogn'vno pof« fa accufare ; al quale fi habbia à credere con vn fol teftimonio.

In quali mefî dell’anno le Carni polfino venderfi per maggior pretio, (CAPI CITATI,

Hei mefi dell'anno, ne’ quali ibeccari poffono, & potranno vender C carni per maggior pretio, che nelli altri mefi dell'anno; fecondo le limitationi fatte, & da farfi perla Communità della Riuiera . S'intenda- no, & fiino i mefidi Luglio, d'Agofto, & diSettembre:nè poffano efsi mefi, nè alcunidi efsiin vn’altro , over in altrimefi effer mutati, nè pof= fa alli itefsiinalcun modo aggiungerfi mefe alcuno; &fefara fatta co- fa in contrario; immediatamente s’intenda, & fiinulla: & inoltre tutti ibeccari predetti fiino obligatiinogni tempotenerla tariffa della limi- tatione delle carni appefa fopral’vfcio della botega ; fiche da tutti pof- fa effer veduta; in pena di Lire vinticinque de’ piccioli, per cadauna vol- ta , che farà contrafatto , da effer applicata la metà alla Communità,& l’altra all’accufatore.

Delle Vendemie. Cap. LX X VII.

Stato determinato ; che ciafchedun Commune della Riuiera,habbia E auttorità di limitar il tempo , nelquale debbano farfi le vendemie nell’iteffo fuo Comune; fotto pena è qualunque contrafaciente, & ven- demiante auantiiltempolimitato, da efferimpofte per gli ftefsi Com- muni:etche peralcun Giudice non poffa darfi licenza di vendemiare avanti al prefato tempolimitato ; et data non vaglia, nondimeno i con- trafacienti fino tenuti di pagarla penaimpofta, per la quale da detti Communi poftano effer effequiti ; falua però ad efsi la libertà di darli- cenza di Vendemiare auanti altempo limitato, fecondolanecefsità.

Del dar ficurtà di non offendere . Cap. LXX VIII

I} tenuto il Signor Capitanio con ogni rimedio di ragione ad iftan=

za di qual fi voglia, che dimandi, et tema; et giuri ditemer, che al- cuno l'offenda; di sforzar quello, ouer quelli ; del quale, ò de’ quali fi teme ; è dar idonea ficurtà di Lire 500. piccioli; più, e manco ad ar- bitrio del Signor Capitanio, confiderata la conditione, et la qualità del le perfone, et del fatto; cioè dinon offender quello, né nella perfona; nè nella robba: et fe non vorrà , cuer non potrà dar ficurtà ; debba effer ritenuto, et carcerato; et tanto tenerfî nelle prigioni finche hab- bia dato effa ficurtà; fe però altrimenti nonfarà di volontà, di chi ha fat- ta la condoglienza. D 3 ta la