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48 stàtvticriminali Che la Communità poffa accrescere, & diminuire i Salarij. Capir. L X V I. TV Cimenti, che tutti i Salar!) conditi, iti, o dacoftitmrfi peiJiCom P munitààquah fi vogliano Salariati, eccettoìlfalanodelSign.CapiMnio e del Giudicedelli Malleficij; fijno,& efter debbano m liberta del Confèglio generale deirilteffa Communità d’effer accrefciuti; ft di efler diminuiti.non citante alcuni altri Statuti deponenti m contrario. £be la Communità poj]a far interdetto di ragione, [ap. LX V 11. P -Er la necefsità qualunque volta occorrente alla Commumta;ouero fe farà per caufa di pelle, che Dio difenda; ouero per caufa digu ra òper caufa di ouuiar quelle cofe.chepoteffero pregiudicar allaConiùmtà-oueroper caufa d’acquiftarle alcun emolumento,ogrand*.ta farà dibifogno, interuenendo Tempre la prefenza de! S g p Che tutti i beni labili fituati in Teiera,foflenghino carichi, e fattioni con quella. Cap. L X r 11 i» -H Arimente, che tutti i poderi, e tuttelé poffefsioni, & quali fi voghaP no altri beni {labili di quelli, che habitano in Rwi«ra. &? 7n chi fidano - tanto terrieri, quanto foraftieri, fituati in effa R meta, fiino& «-intendano, e debbano effere obligati;ouer mcaricati d pagar in Communità dellaRiuiera,& con efla Communità foftenertutti i ca ■ *, fattioni in ogni & qual fi voglia modo occorrenti nella ComÌtSS?>o«io^dell^iS,oUe«.ndo.modi, & ordini di efla Communità, fatti, Se da farli circa deta beni* Che i Communi, e le perfine particolari, mettano i’lem nelh fuoi eftimi. Capir. L X IX. T Communi, e le Terre della Communità della Rimerà, nelli loro 1 eftimi che fi faranno per l’auuenrre; fopra ì quali le fattioni, Sli carichi loro fi compartono, Si fi debbano compartire p r "’ bino tenuti far, che fi deferivano tutte, & cadauna poflfcf s ione, pezz -di terra; cuer altri beni, che vengono tenuti, o lauorati,o P^ftmi^er