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DELLA R I VI/ E R A? ij nunciaffe, che non corra il tempo alli detti Ambafciatori per tutta l’ab- 1 fenzaloro, come di fopra. Et durante il tempo dell’abfenza di elio Ambafciatore, àniffun modo pofiaefier moieftato per alcun debito, tanto publico, quanto priuato. Dell Officio della Sanità. £ap. XX XI IL S Tij’noeletti ognianno del mefe diDecembre nel Confeglio generala fei Deputati alla Sanità di tuttala Riuiera,fenzafalario,vno pe.rquadra,di quelli, che habiranonella Terra habitata dal Signor Capitani® da efTerballottati per le quadre, f quali nominati non portano erter cancellati dal Scrutinio, nè eletti rinunciare; fe non per giufta caufa da ef«fer conofciuta per il Confegliogenerale; Torto pena di Ducati 50 da efferapplicati alla Communità.iquali habbinoonnimoda libertà di fartut te quelle prouirtoniin tal materia, che ad efsi pareranno più opportune,, e più profitteuoli; e di Tpender pertal caufa qualunquequantita’ di denaro della Communità: quattro de’ quali ridotti, chiamati però gli altri legiumamente, portano far qualunque debberatione,* purché tré di quelli concorrano invnamedefima opinione: mà nel far le fpefe fimo quattro, che concorrino, ridotti quanti fi vogliano: & habbìno ancora auttorità di proceder criminalmente infiemecol Signor Capitanio controtutti gli trafgreffori,&innobedienti in materia di Sanità; control quali fiino formati iprocefsi perii Prefìdentedi elfo officio da e (Ter ferie ti per il Cancelliere della Communirà,con gli pagamene» da erter fatti per i Rei al detto officio, come fi fi de Hi altri nell’officio criminale del Signor Capitan io, & in tutte le fpeditioni, & condanne; tutto quello, che farà deliberato à buflole, e balle per la maggior parte,fi j eflequito, & edema to: Etlefencenze fiino pubi icate nell’Arengo per il medefimo Cancelliere, con rinteruento del Prefidente dell’officio, infiemecol Sign.Capitanio; ilqual Prefidente fii cauato di mefe in mefe dell 1 ftefsi Deputati; & efsi Deputati vachino per vn’anno: Et nondimenoogni Có mune fij tenuto fari Tuoi Deputati: i quali portano far quali fi vogliano prouifioni nelli Tuoi Communi per tal caufa; purché non fiino contrarie alle prouifiotii fatte,e da farfi per quefto generai officio. Et i medefimi Communi, & i Deputati di quelli fiino obligatiad vbidire in tutte le cofe all’of ficio generale predetco, fottolepene da erter ìmpofte nelli detti Deputati generali, alliquali fimo in tutte lecofefottopofti. Del Collegio delle Biade. Cap. XXXI V. C l ino eletti fei Proueditori delle Biade ogn’anno nelConfeglio geneOrale del mefe di Decembre fenza falario,vno per ogni quadra, delti habitanti