Questa pagina è ancora da trascrivere o è incompleta. |
DELLA RIVIERA. M te,& di offerirne,(otto pena per ogni ommifsione,di perdita del falario, & di Lire io pianeti & di rifacimento di tutti i danni,fpefe,& interefa fi, de quali fijno polli debitori per il Cancelliero, Et i quali Rafanati fij^ no tenuti, come Coaggiutori,di coaggiouar al Cancelliere in tutte le cofeneceffarie. Cotto la pena predetta. E nel Confeglio Generale di fcuoder le balle dalli Confeglieri, & quello officio del Rafonato duri per tre Anni,- Et fi eleggano fecondo laelettione del Cancelliere della Commuti iti; & eletti fiino riballottati di anno in anno nel Confeglio vecchio, e nuouo;& aulti Tingreffo dell’officio fi efferckino in quello per fei meli. ‘Delle delegationi nel Confeglio Generale. [ap. XXX. P Arimente, fe accader! litigar perla Communita della Riuiera, con alcune quadre, Communi;ouer con altri d’altroPaefe,oueroterrieri,* il Confeglio generale poffa eleggere quel numero di perfone, che à feparerà, ifclufa fempre la quadra, con la quale foffela controuerfia, anco dallaballottatione; & quando s’haueffero ad eleggere fei, in quel cafo ogni quadra elegga il fiso; & il fedo fi elegga per fcrutinio in detto Confeglio, da effer ballottato per effo Confeglio generale, ifclufa fempre la quadra litigante. Parimente fehaueffe lite con alcun Commune particolare di detta Riuìera;& pareffeà detto generai Confeglio di elegger fei à trattar, e difender detta lite; all’hora fi elegga vn per quadra,&per le quadre indetto Confeglio, ifcludendo fempre il Commune litigante.- &tal ordine s’offerui anco nelle delegationi, che fi faranno alli Deputati, & alli Aggiunti ordinari!, ifcludendo, come difopra. Et fe occorrerà litigar con alcun ftraniero, ouer con altri;& fard delegationi; fiino eletti fei, vno per quadra, & per le quadre nel Confeglio predetto. Et il limile fi offerui in tutte le altre caufe da trattarli per gli Deputati, che fempre fìi ifclufo il Deputato della quadra,© del Coir*mune| dell’intereffe de’quali fi trattari contro la Communiti. Dell’ekttione detti zAmbafclatori Cap t XXXI. S ljno eletti Ambafciatori; vno, ò più, ad arbitrio del Confeglio generale della Commimiti della Riuiera; & per effo Confeglio i buffale, e balle; oueroper quelli, che hanno auttoriti dal medefimo,con Salario da effer coftituito dal detto Confeglio, quali fijno delli Oriundi della Riuiera, ouerodelli approbati per auanti per Lift effo Confeglio, & non altriméti,nè in altro modo;E fe altramente; l’elettionenon vagliai nè alcun (alano fi paghi; I quali 9 durante il tempo della loro ambafcicria 9 non polsino, nè debbano partfrfi dal luogo,nel quale faranno Ambafciatori jfcnaa efpreffa licenza del Confeglio generale, onero delli delegata da quello