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14 STATUTI CRIMINALI

Del Coaggiuttore originario in Cancellaria Criminale. Cap. X I V.

SIjno eletti sei Coaggiuttori originarij per la Cancellaria Criminale: uno per cadauna Quadra, da esser nominati per le stesse Quadre; mà da esser ballottati per il Conseglio Generale, i quali siino imbussolati, et uno di quelli sii estratto a sorte di tempo in tempo: et finita l'imbussolatione, sij fatta elettion nuova: si come si fà delli altri officij: mà che non siino Datiari: nè partecipi d'alcun Datio: l'officio de'quali durar debba per un reggimento solo del Signor Capitanio, et siino tenuti habitar continuamente nella terra dell'officio, et essercitar esso officio personalmente, et non per sostituto; eccettuata la causa d'infermità, ò d'altro legitimo impedimento da esser conosciuto dalli Deputati: in pena della privatione dell'officio immediatamente, et di Lire quattro cento de piccioli, et gli eletti in una imbussolatione non possano esser eletti nell'altra subito sossequente: et non possano tener in Cancellaria à scriver alcuno, che patisca contumacia; nè alcun, che non sii delli Nodari ammessi ad istromentare dal Collegio di essi Nodari: Et che non siino stati presentati alli Deputati, et approbati poi dal Conseglio Generale: quali però esso Coaggiuttore non ammetta à sottoscrivere scrittura alcuna, come Coaggiutori, over Vicecoaggiutori; nè ad essaminar testimoni; in pena di privation dell'officio immediatamente: in luogo del quale subito sii eletto un'altro Coaggiutore: et sotto pena in oltre di Lire sessanta de piccioli da esser divisa trà la Communità e l'accusatore: il quale, volendo, sii tenuto secreto. Et il qual Coaggiuttore fij tenuto prefentar alli Deputa ti le copie di tutte le forti di prodame alle pregioni in quel giorno, che fi faranno di volta in volta; in pena di L, 6 o. come di fopra; Et auifar gli fieffidi tempo in tempo, fotto legame di giuraméto,fe fodero fatte eftor fìoni di pagamenti indebiti per i Curiali Criminali contro, la forma delle leggi, & delli Statuti: della Communità; & dar allaCommunità feivza mercede la copia delle fcritture di qualuqueforte; delle quali efia haurà bifogno; & mantener la Cancellarla di carta, cera,& d’inchioftro del fuo proprio; perilche nondimeno debba hauere dalla Communità L. 90. planetper tutto quello, che per tal caufa poffa pretendere in ogni, &c qual fi voglia modo, oltre Ducati doi per cadauno mefe da L. 3. plance per Ducato, quali debba hauere dal Cancellerò del Signor Capitanio; éc fij anco tenuto, di fcriuer nel fine di qual fi voglia proceffo la rafia delle fpefe di quello, conia fua fottoferittione, fecondo gli ordini; e letafie della Communità, lotto la pena predetta; qual tafìa però in nifiun modo debba fcriuer, auanti, che il procedo fij ifpedito; in maniera, che il pagamento non fi facciale non dopo la fpeditione;nè però taffi cofa alcuna per gli- afiolti; & per la fua mercede di fcriuere batter debba conforme al fiatato delli pagamenti del Cancelliere* & Coaggiutore.; 6t fii temi iq fcac