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Del Coaggiuttore originario in Cancellaria Criminale. Cap. X I V. |
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SIjno eletti sei Coaggiuttori originarij per la Cancellaria Criminale:
uno per cadauna Quadra, da esser nominati per le stesse Quadre; mà
da esser ballottati per il Conseglio Generale, i quali siino imbussolati,
et uno di quelli sii estratto a sorte di tempo in tempo: et finita l'imbussolatione,
sij fatta elettion nuova: si come si fà delli altri officij: mà che
non siino Datiari: nè partecipi d'alcun Datio: l'officio de'quali durar
debba per un reggimento solo del Signor Capitanio, et siino tenuti habitar continuamente nella terra dell'officio, et essercitar esso officio
personalmente, et non per sostituto; eccettuata la causa d'infermità, ò d'altro
legitimo impedimento da esser conosciuto dalli Deputati: in pena della
privatione dell'officio immediatamente, et di Lire quattro cento de
piccioli, et gli eletti in una imbussolatione non possano esser eletti nell'altra subito sossequente: et non possano tener in Cancellaria à scriver alcuno,
che patisca contumacia; nè alcun, che non sii delli Nodari ammessi
ad istromentare dal Collegio di essi Nodari: Et che non siino stati presentati
alli Deputati, et approbati poi dal Conseglio Generale: quali però
esso Coaggiuttore non ammetta à sottoscrivere scrittura alcuna, come Coaggiutori, over Vicecoaggiutori; nè ad essaminar testimoni; in pena di privation dell'officio immediatamente: in luogo del quale subito sii eletto
un'altro Coaggiutore: et sotto pena in oltre di Lire sessanta de piccioli
da esser divisa trà la Communità e l'accusatore: il quale, volendo, sii
tenuto secreto. Et il qual Coaggiuttore fij tenuto prefentar alli Deputa
ti le copie di tutte le forti di prodame alle pregioni in quel giorno, che
fi faranno di volta in volta; in pena di L, 6 o. come di fopra; Et auifar gli
fieffidi tempo in tempo, fotto legame di giuraméto,fe fodero fatte eftor
fìoni di pagamenti indebiti per i Curiali Criminali contro, la forma delle
leggi, & delli Statuti: della Communità; & dar allaCommunità feivza
mercede la copia delle fcritture di qualuqueforte; delle quali efia haurà
bifogno; & mantener la Cancellarla di carta, cera,& d’inchioftro del fuo
proprio; perilche nondimeno debba hauere dalla Communità L. 90.
planetper tutto quello, che per tal caufa poffa pretendere in ogni, &c
qual fi voglia modo, oltre Ducati doi per cadauno mefe da L. 3. plance
per Ducato, quali debba hauere dal Cancellerò del Signor Capitanio;
éc fij anco tenuto, di fcriuer nel fine di qual fi voglia proceffo la rafia delle
fpefe di quello, conia fua fottoferittione, fecondo gli ordini; e letafie
della Communità, lotto la pena predetta; qual tafìa però in nifiun modo
debba fcriuer, auanti, che il procedo fij ifpedito; in maniera, che il pagamento
non fi facciale non dopo la fpeditione;nè però taffi cofa alcuna
per gli- afiolti; & per la fua mercede di fcriuere batter debba conforme
al fiatato delli pagamenti del Cancelliere* & Coaggiutore.; 6t fii temi
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