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DELLA RIVIERA. 13

nè per prezzo, over per gratia: et non ne cancellerò alcuna dopò la condanna; mà lasciarò quelle tutte, et cadauna totalmente intiere; siche l'assolutione, over condanna di tutte, e di cadauna di esse si faccia mediante la Giustitia. Parimente osserverò le leggi dell'Eccellentissimo Senato 19 Settembre 1534. et anco la legge dell'Illustrissimo maggior Conseglio Veneto del di 29. Giugno 1577. et circa le raspe: et in tutte le cose, come in quella: et similmente tutte, et quali si vogliano altre scritture scriverò; et farò, che sijno scritte, e procurerò, che i statuti le provisioni, et le rifformationi di detta Communità sijno osservati; et le pene contenute nelli Statuti, et limitate nelle condanne, sijno poste come stanno senza alcuna diminutione, overo mutatione: e non celarò, nè diminuirò alcuna condanna; ma le conserverò intiere, et fedelmente le consegnerò in mano dell'antedetta Communità; et non riceverò per mercede mia di scritture, se non quello, che per gli statuti della predetta Communità è stato tassato, e limitato: nè ciò permetterò ad alcuno delli miei Coaggiutori, et ove essi statuti mancassero, riceverò, quanto sarà limitato per il General Conseglio di questa Riviera.


Delle scritture da darsi alla Communità per il Cancelliero Criminale. Cap. X I I.

HAbbiamo determinato: che il Cancelliero del Signor Capitanio sij tenuto, et obligato à descrivere in carta pergamena, in forma publica: et dar alla Communità ogni, et cadauna condanna, et assolutione, fatte per il Signor Capitanio in causa criminale, overo in qualunque altro modo, per causa di condanna: et per la predetta estrattione nè essa Communità, nè i condannati sijno obligati pagar cosa alcuna; nè dalla stessa, ò dalli stessi, over da alcuni di essi possa scuodersi cosa veruna; sotto la pena predetta: et similmente sij tenuto esso Cancelliero di scrivere, et annotare, et dar alla Communità tutte, e cadauna scrittura ad essa utile, over necessaria, per qualunque causa, senza alcun pagamento di mercede: ma essa Communità sij obligata dar ad esso Cancelliero à spese della Communità le carte pecore, ò pergamene, per descrivere dette condanne.


Del Giuramento del Coaggiutore della Cancellaria Criminale. Cap. X I I I.

CHe i Coaggiutori del Cancelliero Criminale giurino; et sijno tenuti di giurare in tutte le cose, come nel giuramento del detto Canceliero, al cap. II.


Del