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  • 54 STATVTI CIVILI

QVESTA TASSA DE MERCEDI DEL CAVALLIERO DelJ’lir Regimento, Et del/i Miniftralijtanto al Criminale, quanto al Ciuile deputati qui fu inferta; attefa la riforma di quella fatta mutuamente fanno i 6 i cf. Qu&o pero aggiunto; che oue quella nuoua non difpone, ò non dichiara» Jt ha dajtar alla feguente per manti riformata; come nel Capitelo c>z. Della mercede dell’imprigionare. Con le dichiarationi parimente contenute nell’altro Capitolo 94. 2 kl Salario delli MiniflralL Taffa delle mercedi del Cauagliero deiniIuftrifsimoReggimento della Rimerà, approbata dal Confeglio Generale della Magnifica Com munita. Sotto il di 2 3. Febraro 1619. FTV 7 f 14 f. E R la prefentatione di ciafcun Reo proclamato, & per condurlo a coftituire, in tutto. I. 7 f, pj £> Per la retentione di ciafcun Reo percafi Criminali; fe farà fatta in Salò, I & per tutto il fuo Territorio. L. Se fuori di Salò, in qual fi voglia luogo. L. Balli Rei. T Per le Retentioni fatte in Palazzo percafi Criminali. * i, ^ f t Per le Retentioni fatte al mercato di Defecano per trafgrefsioni in materia di biaue, ò altre vittuarie in giorno di t mercato. L. 7 f.; ^ er °g n i efperienra alla tortura di eiak fcun Rea. I, j f. Per ogni