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DELLA RIVIERA. 251 di tépoin tempo; ouero vn miniftralefolo con vn altro folo Minerale,» quando i foprafcritti Caualliero, òConteftabile non fi pofiono hauere» fiino tenuti, debbano & poflano pignorar ciafcheduno; et in qualunque luogo; et per qual fi voglia caufa, ò fomma, hauuta prima licenza in fcricto, et non in altro modo,per gli preti; infrafcritti, et non più dalli debitori, Torto pena di Lire tre planet per cadauno, et per cadauna volta; et della priuation dell’officio, & di risarcir i danni, le fpefe, & interefsi à quello, dal quale haueranno di più riceuuto. Et che non poffano pigliar cofa alcuna dalli creditori per vigor de’patti, di proni effe, ò donarioni, ò in qual fi voglia altro modo; fotto le pene predette, &dt reftituir in doppio;& tutti! patti, donationi,& tutte le altre cofe fiino immediatamente nulle. Dichiarando Tempre; che gli infrafcricti- pagamenti fi Tacciano tanto fe 1 detti pegni, Tequeftri, intromifsioni, ò efiecutioni; ouero perTonali retentioni fi facéfiero di mandato del Signor Capitario, & Fodeftà, ò altro Giudice della Communita della Riuiera; quanto d’altra Città, Cartello, o luogo, donde fi voglia, in ogni è qualunque modo,& di qualunque iomma,Ragione, ògiuriTditrione, ò induttione in pofiefio, delle quali induttioni in pofiefio fi paghi, Tecondo la diftanza deTuoghi; cioè; Se eccederà la Tomma di lire cento planet, fi paghi, comefipaga delle retentioni perTonali, quando alcuni Tono condotti alle prigioni: & da cento lire in giù fi paghi, come fi paga; quando non Tono condotti alle prigioni, Perle efiecutioni poi del SereniTsimo Dominio VenetOjdelIi Signori Auogadori, Confoli, ProconToli,ò d’altro officio dellTndita Citta di Venetia non pofiano hauere, fe non il doppio di quello, che è fiato tafiato per le Temenze fatte in Riuiera, & non più; &riftefibs, offerm nelle caufe de’ Dati;. Ovest a