libri delle sue bollette, da esser veduto per il detto Sindico; et à conoscere,
se haveranno osservato le cose da osservarsi: il che s faccia, avanti
che se gli paghi il salario.
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Del Cancelliere della Communità. Cap. X. |
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SI eleggano sei Cancellieri nel Conseglio generale della Communità à
bussole, e ballotte, Nodari di Collegio, huomini di probata vita, et che
sapiano ben scrivere: uno per cadauna quadra; le quali quadre tutte sijno
imbossolate; et à sorte una sij estratta nel Conseglio nel mese di Novembre;
et nel Conseglio seguente di Decembre i Conseglieri di quella
quadra nominino uno, overo più; i quali sijno ballottati da tutto il Conseglio,
e chi scuode la maggior parte delle balle, sij eletto. L'officio del quale
durar debba per trè anni: ma scorsi i doi anni del suo officio di nuovo
nel Conseglio di Novembre sijno imbossolate le altre quadre; et una sij
cavata à sorte; et nel Conseglio di Decembre si nomini, si ballotti; et si
elegga, come di sopra per altri trè anni, finito l'officio del primo. Et così
dopò si faccia di tempo in tempo soccessivamente. I quali Cancellieri
nel principio del suo officio sijno tenuti giurar nelle mani del Sig.
Capitanio, et alla presenza del Sindico, di osservar tutte le cose infrascritte;
et sijno tenuti dar idonea sicurtà di Ducati 500. con un idoneo laudo;
i quali si oblighino principalmente, et in solido, dovendo detta sicurtà
esser scritta nel libro delli ordinamenti, et ambidoi esser approbati nel
Conseglio generale; Dichiarando, che essi Cancellieri sijno tenuti per
un'anno; overo almeno per sei mesi avanti il principio del suo officio,
ridursi in tutte le Congregationi delli Deputati, e del Conseglio generale
senza alcun salario, per istruirsi in detto officio, et habitino continoamente
nella terra, nella quale habita il Sig. Capitanio; in pena di L. 100. plan.
dalla quale terra non possano partirsi senza licenza del Sindico, e delli
Deputati, over della maggior parte di quelli: la qual licenza sij scritta su'l
libro delli ordinamenti con la sottoscrittione del Sindico, et di uno delli
Deputati: altrimenti sij nulla; et nondimeno cadano nella pena
predetta, et sijno tenuti essercitar l'officio suo per se, et non per interposta
persona: salvo per causa d'infermità, e di giusta assenza; havuta però
licenza, come di sopra; la qual licenza non possa darsi per più di giorni
quindeci; et se sij data, non vaglia; et cadano nella pena, come di sopra.
Dichiarando in oltre, che il loro officio sij di scrivere fedelmente tutti gli atti,
ordinamenti, et scritture della Communità, che per qual si voglia causa
occorreranno scriversi; et tanto ordinarie, quanto straordinarie, nissuna
isclusa: et non scrivano alcuni atti illegitimi: et che non sijno fatti per
due delle trè parti dn quelli, che devono intervenire: nè permettino, che
sijno portati: nè portino essi fuori di Cancellaria alcun libro, nè scrit-