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8 STATUTI CRIMINALI

condo la forma delli Statuti, overo deliberationi del Conseglio. Et che debbano venir all'officio tutti i giorni di Mercordì, e di Sabbato, almeno quattro di loro; et qualunque volta anco saranno ricercati dal Signor Capitanio, overo dal Sindico della Communità; et ivi perseverar, sin che saranno spediti tutti gli negocij da trattarsi; overo sin che faranno licentiati dalla maggior parte, sotto pena di soldi trenta planet: salvo che nelle delegationi fatte da essi, et nelli saldi da farsi con gli Tesorieri, et con gli Essattori; tutti sei debbano intervenire, sotto la pena predetta, et di tutti i danni, spese, et interessi da occorrere alla Communità: et salvo nondimeno l'impedimento dell'infermità et di legittima assenza dalla Patria, da esser conosciuto per il primo Conseglio con i due terzi delle balle: I quali Deputati non habbino auttorità di spendere cosa alcuna delli denari della Communità; salvo che per il Palazzo, ogni banca possa spendere sino alla somma di Lire quindeci di planet per urgente necessità, e non più, senza terminatione del Conseglio Generale della Communità; in tanto sospendendo. Di più non possano in alcun modo far bollette ad alcuno delli Colleghe, di pigliar qualche cosa dalla Communità per qualunque causa. Et i Deputati delli primi mesi di qual si voglia anno siino tenuti far saldar i conti co'l massaro del Territorio Bresciano, et anco co'l massaro della Magnifica Città di Brescia; et far, che il debito sii posto sopra il libro del Tesoriero di quell'anno da esser per lui pagato; et tutte te le predette cose sotto il vincolo di giuramento, et sotto pena di perdere il salario loro; il quale sii posto sopra il libro del Tesoriero per il Cancelliere. Parimente non possano rivocar atti delli suoi precessori: possino però sospender quelli; sin che siino da esser portati al primo Conseglio con la prefenza delli stessi precessori, overo almeno avisati legitimamente. In oltre siino tenuti saldar i conti con gli Tesorieri straordinarij nel termine di doi mesi, scorso l'anno della sua Tesoreria; et con gli Essattori nel termine di mesi otto, finito il governo della sua Essattoria; et effettualmente far, che quelli siino posti sopra il libro del Tesoriere; sotto pena tanto alli Deputati, quanto al Cancelliero contrafacienti, come di sopra, di perdere il loro salario; et alla privation delli officij per trè anni: Et che i Deputati del trimestre Aprile, Maggio, et Giugno, siino tenuti, subito finito il mese di Maggio, di essequire; et far, che siino essequiti i Tesorieri della Taglia Ducale, che contra fanno alle cose disposte contro di loro nel statuto del Tesoriero ordinario; sotto la pena predetta. Et i Deputati non siino tenuti uscir di Consegli, ancor che si tratti del loro interesse; eccetto, se fossero debitori della Communità. Parimente


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