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6 STATUTI CRIMINALI

ta, durando l'officio suo di Consegliere, et quelli eletti, ò da esser eletti sijno letterati: et avanti che si ammettano allo stesso officio sijno tenuti alla presenza del Sindico, Deputati, et Aggiunti legitimamente congregati, di leggere alcuna Scrittura, almeno di dieci linee, ò righe, di buon carattere, da esserle data in qualche libro delli ordinamenti, all'improviso, et da esser cavato a sorte da alcuno delli stessi Deputati, et Aggiunti tutti imbossolati, et dopo di mano propria trascrivere essa scrittura; et quella leggere alla presenza delli medesimi Sindico, Deputati, et Aggiunti; quale veduta per essi, et dati ad ogn'un di loro il Giuramento per il Sindico di ballottar ritamente, et rettamente; egli sij ballottato; et se scuoderà il maggior numero delle balle, s'intenda approbato; altrimenti non possa essercitar quel carico; ne più esser ammesso à tale isperienza, durante il tempo del suo officio di Consigliere, et il quale approbato una volta non sij tenuto più per l'avvenire far isperienza; quale isperienza però non sijno tenuti di fare, nè i Dottori, nè i Nodari di Collegio: dichiarando; che quelli, i quali sono tenuti di farla, non venendo à farla nel tempo deputato, possano dopò yenire, mà siano tenuti pagar del proprio la ridottione delli Aggiunti, et anco delli Deputati, con la medesima mercede: E se saranno negligenti di venire, come di sopra, sino al primo Conseglio sussequente; restino privi dell'officio di Consegliere: dichiarando parimente, che non sijno ammessi per Deputati i Conseglieri nuovi, i quali entrano; mà sijno eletti delli Vecchi; se però non acconsentissero i Conseglieri Vecchi, e Nuovi; e senza pregiudicio delle Quadre, e delli Communi di quelle, i quali hanno le loro transattioni, concordie, ordini, et sentenze, che decidono fra di loro. Et in oltre, che non possano eleggersi nella medesima banca de' Deputati Padre, e Figliuolo, fratello consanguineo; nè germani, nè cognati; mentre sono vive le loro mogli; nè Genero e Suocero: E similmente non possa esser ammesso alcun congiunto in parentela co'l Sindico sino al quarto grado, secondo le leggi Civili; nè alcuno, che esserciti mercantia di biave; nè per se, nè per interposta persona, overo di compagnia con altri; ò che partecipi in qual si voglia modo di alcun utile: et così anco chi havrà essercitato, ò participato per sei mesi avanti. Con questo, che finito l'officio, non possa ne anco essercitare; ò participare, come di sopra, per altri sei mesi continui dopo il fine di esso suo officio, sotto pena in tutte le cose dette di sopra di Lire vinti di piccioli; la metà da esser applicata alla Communità; e l'altra metà all'accusatore: Nè parimente sijno ammessi Nochieri, patroni di Barche, et partecipanti di barche, che conducono Biave; et che ne havranno condotto per un'anno avanti; et così anco quelli, che saranno stati condennati per contrabando di biave: sotto pena in tutto, come di sopra: Dichiarando, che quelli i quali saranno ammessi, debbano nell'ingresso del suo officio giurar nelle mani del Sig.


Capita-