ta, durando l'officio suo di Consegliere, et quelli eletti, ò da esser eletti
sijno letterati: et avanti che si ammettano allo stesso officio sijno tenuti alla
presenza del Sindico, Deputati, et Aggiunti legitimamente congregati,
di leggere alcuna Scrittura, almeno di dieci linee, ò righe, di buon
carattere, da esserle data in qualche libro delli ordinamenti, all'improviso,
et da esser cavato a sorte da alcuno delli stessi Deputati, et Aggiunti
tutti imbossolati, et dopo di mano propria trascrivere essa scrittura;
et quella leggere alla presenza delli medesimi Sindico, Deputati, et
Aggiunti; quale veduta per essi, et dati ad ogn'un di loro il Giuramento
per il Sindico di ballottar ritamente, et rettamente; egli sij ballottato;
et se scuoderà il maggior numero delle balle, s'intenda approbato;
altrimenti non possa essercitar quel carico; ne più esser ammesso à tale
isperienza, durante il tempo del suo officio di Consigliere, et il quale
approbato una volta non sij tenuto più per l'avvenire far isperienza; quale
isperienza però non sijno tenuti di fare, nè i Dottori, nè i Nodari di
Collegio: dichiarando; che quelli, i quali sono tenuti di farla, non
venendo à farla nel tempo deputato, possano dopò yenire, mà siano tenuti
pagar del proprio la ridottione delli Aggiunti, et anco delli Deputati,
con la medesima mercede: E se saranno negligenti di venire, come di
sopra, sino al primo Conseglio sussequente; restino privi dell'officio di
Consegliere: dichiarando parimente, che non sijno ammessi per
Deputati i Conseglieri nuovi, i quali entrano; mà sijno eletti delli Vecchi; se
però non acconsentissero i Conseglieri Vecchi, e Nuovi; e senza pregiudicio
delle Quadre, e delli Communi di quelle, i quali hanno le loro
transattioni, concordie, ordini, et sentenze, che decidono fra di loro.
Et in oltre, che non possano eleggersi nella medesima banca de' Deputati
Padre, e Figliuolo, fratello consanguineo; nè germani, nè cognati;
mentre sono vive le loro mogli; nè Genero e Suocero: E similmente non
possa esser ammesso alcun congiunto in parentela co'l Sindico sino al
quarto grado, secondo le leggi Civili; nè alcuno, che esserciti mercantia
di biave; nè per se, nè per interposta persona, overo di compagnia con
altri; ò che partecipi in qual si voglia modo di alcun utile: et così anco chi
havrà essercitato, ò participato per sei mesi avanti. Con questo, che finito
l'officio, non possa ne anco essercitare; ò participare, come di sopra, per
altri sei mesi continui dopo il fine di esso suo officio, sotto pena in tutte
le cose dette di sopra di Lire vinti di piccioli; la metà da esser applicata
alla Communità; e l'altra metà all'accusatore: Nè parimente sijno
ammessi Nochieri, patroni di Barche, et partecipanti di barche, che
conducono Biave; et che ne havranno condotto per un'anno avanti; et così
anco quelli, che saranno stati condennati per contrabando di biave:
sotto pena in tutto, come di sopra: Dichiarando, che quelli i quali saranno
ammessi, debbano nell'ingresso del suo officio giurar nelle mani del Sig.