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Della riviera 155

commandamento per nome del Giusdicente in Riuiera alla parte debitrice, à giorni trenta continui; fra quali tutte le pruoue possano farsi per l’vna,e per l’altra parte; tanto per via de’ testimonij, quanto per via delli Istromenti; & fe fra detto termine non fi faranno fatte alcune pruoue per il debitore; fubito, finiti efsi giorni, fij fatta, & porta farli reffecutione del detto commandamento à richieda di erto creditore, come fe foffe fententia diffinitiua, pallata in cofa giudicata. Ma fe faranno’fatte fra detto termine alcune pruoue, finito erto termine, tutte le cofe s’intendano fenza alcunaoppofitione erter publicate: & di fubito s’intenda adeguato all’vna, & all’altra parte il termine di giorni quitideci continui a reprobare, & à rigettare tutte le cofe prodotte, prouate, & fatte nel detto termine di prona. Et finiti efsi quindeci giorni s’intendano tutte le cofe immediatamente efier publicate; & il Giufdicente fij tenuto infieme co’! Confeglio di Sauio, fe farà dimandato fra giorni fei continui immediatamente feguenti dopòil termine reprobatorio di confermar, ò di riuocar detto commandamento fra trenta giorni continui da efterco putati dal dì della commifsione. Et fenoli farà dimandato Confeglio di Sauio, come di fopra; all’hora il Giufdicente fij tenuto di fpedire, come di foprafrà giorni otto continuiEt da tal confirmatione, ò riuocatione non fi porta appellare; mà fubito erto commandamento fij ertequi toadiftanzadella parte,che lo dimanda,fenza alcun’altra citatione. Et fe il detto commandamento non farà riuocato; ouero fopra dì quello farà fiato pronontiato qualche cofa fra detto tempo diffinitiuamente; fij nondimeno mandato ad efiecutione, come di fopra: faluo che, fe dopò apparirà il debito, ò in tutto, ò in parte erter fiato pagato; del qual debito farà fiata fatta mentione nel corri mandamento;porta,& vaglia co lui, che hàuefie pagato; ouero il fuo herede,ripetere il pagamentojfe legitimamente apparirà erter fiato fatto indebitamente; & quello,ilquale riceuerà detto pagamento fcientemente,ò malitiofamente; fi j condenna to in Lire vinticinque planet per ogni cen to, & à ragion di cento; la metà delle quali fij di quello, dal quale è fiato feofiò;& l’altra della Common ita; & fij condannato alla reftitutione del pagamento indebitameli tefatto,congli danni, fpefe, &interefsi;quali haueràpatito colui, dai quale indebitamente è fiato fattoefio pagamento: fopra il qual Iftromento,ouercofe contenute inquello,non porta domandarfi,nè farfi copro m erto in modo alcuno, nè ilftatuto dellicompromefsi habbi luogo nelle caufe,nellequali fi procede; & fi può procedere pervia del preferì teftatuto. Etfe alcuna delle parti vorrà produrre teftimonij adenti, ouer iftromenti, iquali fodero fuori della Communità, nominati prima i detti teftimonij, & Iftromenti;à quali nominati vna volta non porta cofa alcuna più aggiungerli: & fatta fede fommariamente di così fatta oecefsità,& artenza al Giudice della lite; & giurando la parte alli Sacri Euangelij,