commandamento per nome del Giusdicente in Riuiera alla parte debitrice, à giorni trenta continui; fra quali tutte le pruoue possano farsi per l’vna,e per l’altra parte; tanto per via de’ testimonij, quanto per via delli Istromenti; & fe fra detto termine non fi faranno fatte alcune pruoue
per il debitore; fubito, finiti efsi giorni, fij fatta, & porta farli reffecutione
del detto commandamento à richieda di erto creditore, come fe foffe
fententia diffinitiua, pallata in cofa giudicata. Ma fe faranno’fatte
fra detto termine alcune pruoue, finito erto termine, tutte le cofe s’intendano
fenza alcunaoppofitione erter publicate: & di fubito s’intenda
adeguato all’vna, & all’altra parte il termine di giorni quitideci continui
a reprobare, & à rigettare tutte le cofe prodotte, prouate, & fatte nel
detto termine di prona. Et finiti efsi quindeci giorni s’intendano tutte
le cofe immediatamente efier publicate; & il Giufdicente fij tenuto infieme
co’! Confeglio di Sauio, fe farà dimandato fra giorni fei continui
immediatamente feguenti dopòil termine reprobatorio di confermar,
ò di riuocar detto commandamento fra trenta giorni continui da efterco
putati dal dì della commifsione. Et fenoli farà dimandato Confeglio
di Sauio, come di fopra; all’hora il Giufdicente fij tenuto di fpedire, come
di foprafrà giorni otto continuiEt da tal confirmatione, ò riuocatione
non fi porta appellare; mà fubito erto commandamento fij ertequi
toadiftanzadella parte,che lo dimanda,fenza alcun’altra citatione.
Et fe il detto commandamento non farà riuocato; ouero fopra dì quello
farà fiato pronontiato qualche cofa fra detto tempo diffinitiuamente;
fij nondimeno mandato ad efiecutione, come di fopra: faluo che, fe dopò
apparirà il debito, ò in tutto, ò in parte erter fiato pagato; del qual
debito farà fiata fatta mentione nel corri mandamento;porta,& vaglia co
lui, che hàuefie pagato; ouero il fuo herede,ripetere il pagamentojfe legitimamente
apparirà erter fiato fatto indebitamente; & quello,ilquale
riceuerà detto pagamento fcientemente,ò malitiofamente; fi j condenna
to in Lire vinticinque planet per ogni cen to, & à ragion di cento; la metà
delle quali fij di quello, dal quale è fiato feofiò;& l’altra della Common
ita; & fij condannato alla reftitutione del pagamento indebitameli
tefatto,congli danni, fpefe, &interefsi;quali haueràpatito colui, dai
quale indebitamente è fiato fattoefio pagamento: fopra il qual Iftromento,ouercofe
contenute inquello,non porta domandarfi,nè farfi copro
m erto in modo alcuno, nè ilftatuto dellicompromefsi habbi luogo
nelle caufe,nellequali fi procede; & fi può procedere pervia del preferì
teftatuto. Etfe alcuna delle parti vorrà produrre teftimonij adenti,
ouer iftromenti, iquali fodero fuori della Communità, nominati prima
i detti teftimonij, & Iftromenti;à quali nominati vna volta non porta
cofa alcuna più aggiungerli: & fatta fede fommariamente di così fatta
oecefsità,& artenza al Giudice della lite; & giurando la parte alli Sacri
Euangelij,