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fe delle Campane coti vna lieue contributione fopra li loro eftimi; & medefimamente al pagamento del fufsidio fopra l’eftimo reale, & hauendo fin qui ottenuto etto Commune di Maderno di far quelle fpefe, & pagamenti con l’entrate del Commune, che nonfupplendo poi il rimanente •di ette alle fpefe ordinarie difalariati, di liuelli, affitti, & altro, che pagano, co’l tuor ogn’anno danariadinterefle, fi vanno Tempre maggiormente aggrauando di pefointolerabile. Retti però terminato, che anco etto Commune di Maderno, come & del modo, che fanno tutti gl’altri, debba concorrer a quelle fpefe, & pagamenti con le colte ordinarie fopra li eftimi, & in conformità anco, quanto alle campane, della parte dei medefmoConfeglio 24. Nouembre itfip. Cap.18. Che la parte prefa dal Confeglio di etto Commune di 5. Aprile profsimo pattato, per la quale vien applicato ad eftintionedi debiti del Commune il tratto delle legne, che s’incantano, fiain tutte le fue parti inuiolabilmente otteruata, &efleq aita. Cap. 19. Sia medefimamente otteruata, & ettequita in tutte le fue partiladeliberatione del medefmo Confeglio di 5. Aprile 1620. fuprafcrittochedà il modo, & le regole, con le quali deue etter fpefo il danaro, ò fatte le fpefe del Commune, &fenza li dui terzi delli voti del Con-, feglio generale non pofsino etter tolti danari adinterette. Ne potta etter fpefo il danaro da alcun Commune, nè dallaCommunità con parte, che contenghi parolegenerali, ma Tempre debba etter efpretto particolarmente,& della quantità,*Etferui il prefente particolare,come ancoquello del prender danari ad intereflè à tutti li Communi di quella Rimerà. Cap. 20. Che li Capitoli inferri ne giardini generali formati da noi perferukio detta Riuiera, che trattano di Monti di Pietà, pegni, tratto di efsi, &cofefimiii, fiano pontualmente otteruati in etto Monte di.Maderno. Cap. 2 1. Che li Capitoli prefi da etto Confeglio di Maderno intorno 41 gouerno della Commiffaria Moncelefa Torto li i 5. Luglio 1620. s’in-tendano cond’autcorità del Sindicato nottro approbati,& confirmati per la loro pontual offeruanza, la quale fia commetta alli Committarij predenti, òc futuri, fotto pena, (operando alcuna cola diuerfamente) di perder il Tuo falario, 6 c di refarcir ognidanno, che per occafioae della loro contraiamone riceuette la Committaria, & fi a tenuto il Nodaro del Commune, che farà per tempo, fotto la medefma pena, di perder il falario di legger •adogni muda di Committarij al loro ingretto al carico effi Capitoli, & delle pene per la tranfgrefsione, & di far nota dicosì hauerettequito, acciochealcuno non potta pretender ignoranza. Cap. 22. Che il Nodaro del Commune debba regiftrar netti Tuoi atti l’inueritario delle fcritture, & libri di etto Commune fatto vltimamente, quali habbiada cutìodire con obligo d’hauerne Tempre à render conto s