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DELA RIVIERA. 113

rà rimosso dall'officio; sij tenuto esso Sig. Capitanio in termine di giorni quindeci, dopò tale infamatione, ò privatione; far portar alla sua presenza le imbreviature di quello, et farle governar sotto due chiavi, che sijno tenute appresso diverse persone, secondo la deliberatione del Conseglio della Communità nel Archivio nella Cancellaria della Communità medesima; dimaniera che in esse scritture falsità alcuna non possa esser commessa.


Della publicatione delli Instromenti, et della sottoscrittione del secondo Nodaro. Cap. C C XIX.


PArimente, che alcun Nodaro pregato à formar qualche Insrtromento nella Communita della Riviera, non possa, nè voglia publicarlo; se prima non sarà messo in scritto in libro scartato, et religato; et alfabettato, in pena di Lire cento piccioli da esser applicate la metà alla Communita, et l'altra all'Accusatore: nella qual pena contrafacendo si intenda immediatamente incorso; et della quale sij posto debitore nel libro del Tesoriere. Et se eccedesse la somma, ò valore di Lire vinticinque planet detto Instromento non vaglia; se prima alla publicatione non sarà presente un' altro idoneo Nodaro; il quale non sij Padre, Figliuolo, ò Fratello del primo Nodaro; et il quale à detto Instromento così publicato alla presenza di detto primo Nodaro si sottoscriva, facendo mentione di questa sua presenza, e delle glose, e cassature di parola in parola; sotto la pena soprascritta al Nodaro; et anco di nullità; et il qual Nodaro principale sij tenuto ancora di sottoscrivere essi Istromenti nel modo, e forma predetta; in pena, come di sopra; et di nullità; et di riffacimento delli danni, spese, et interessi. Et à requisitione di qualunque circa ciò pretendente, il quale all'hora, ò per l'avvenire dubitasse di essi danni, et interessi; possa, et debba esso Nodaro per il Signor Capitanio, si come sarà ricercato, anco per ritention personale, tralasciate le altre essecutioni, esser forzato à dar idonea sicurtà di far i riffacimenti predetti, non ostante quali si vogliano cose in contrario; salvo che il presente statuto quanto al secondo Nodaro non habbia luogo nelli stromenti di procura, et di Sindicato alle liti, e cause solamente; cioè che non si estendano ad altre cose. Nè habbia luogo nelle scritture d'intromissioni; nè nelli possessi; nè nelle sentenze; eccettuate però le arbitrarie da Lire vinticinque in sù; nè habbia luogo in altri atti di processi; le quali scritture possano farsi, et publicarsi senza il secondo Nodaro; ma nelle sottoscrictioni di quelle per il primo Nodaro sijno, et debbano osservarsi tutte le cose predette: salvi però nel resto i capitoli del Collegio delli Nodari.



H Della