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112 STATUTI CRIMINALI

Della pena di chi falsifica le scritture della Communità. Cap. CCXV.

SE alcuno falsificherà, ò farà falsificare qualche scrittura delle essistenti alla Cancellaria; ò alla Camera, ò alla massaria, nella quale si tenogno i bandi, e le condanne, et altre scritture della Communità, della Riviera, overo ove stanno i Rasonati, ò Governatori, ò dettatori de i libri della Communità predetta in Palazzo, ò nelle case di essa Communità; le sij troncato la mano più valida; et in oltre sii condennato in Lire 500. piccioli da esser applicate, la metà alla Communità; et l'altra all'accusatore: et a pagar i danni, e l'interesse al dannificato.


Della pena di chi falsifica il sigillo, over lettere. Cap. C C X V I.

SE alcuno falsificherà, ò farà falsificare il sigillo, ò lettere della Communità della Riviera, overo qualunque altra lettera publica; sii punito in Lire 500. piccioli, et più ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij; attesa la conditione della perfona, et la qualità del fatto. Et se falsificherà, ò farà falsificare sigillo, ò lettere d'alcuno delli Communi di detta Communità, sii punito in Lire 300. piccioli, et più, et manco, ad arbitrio come di sopra, et attesa la conditione, et qualita, come di sopra, et anco in tutti i casi predetti a pagar i danni, et l'interesse al dannificato.


Del Nodaro infamato. Cap. CCXVII.


PArimente, che nissun Nodaro possa, né vaglia essercitar l'officio del Nodariato nella Communità della Riviera, nè nel suo distretto; se per il Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficij sarà stato infamato per condanna fatta in Arrengo di falso; overo in altro modo sarà stato dichiarito haver commesso alcuna fraude, ò falsità nell'arte, overo officio della Nodaria: e tutto quello, che dopò farà in detta arte, immediatamente non vaglia, et manchi d'ogni credenza: et in oltre se da quel tempo dopò esserciterà l'arte della detta Nodaria; possa realmente, et personalmente senza punitione esser offeso: et di più sii tenuto a rissarcir il danno al dannificato.


Delle imbreviature del Nodaro infamato da esser governate.

Cap. CCXVIII.

PArimente, che se il Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij condannando alcun Nodaro di falsità l'haverà infamato, overo l'have-


rà rimosso