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DELLA RIVIERA. 111

civile; sii condennato in doppio della quantità, ò estimo della cosa; sopra la quale haverà testificato falsamente, con le spese, et interessi; et di più sij Immitrato, et condotto come di sopra: la metà della qual pena pecuniaria pervenga nella Communità, et l'altra in quello, contro del quale sarà stato falsamente testificato: et ciò tanto dicendosi il falso, acciò alcuno venghi condennato, quanto acciò venghi assolto. Et se alcuno scientemente, et malitiosamente in causa criminale, ò civile produrrà falsi testimonij: ò si servirà di quelli; sii punito, et condennato, come di sopra prossimamente è stato detto.


Della pena di chi fà scrittura falsa. Cap. CCXIII.

CHe se alcuno farà; ò farà fare qualche carta, ò scrittura, ò atti publici falsi; ò farà falsificare alcuna carta, ò condanne, ò attestationi, ò detti de' testimonij, ò confessioni, ò testimonij: overo atti publici scritti, ò scritte, ò veramente altre scritture publiche; le sij troncata la mano, nella quale egli ha più forza; e le sii cavato un'occhio. Et se sarà Nodaro, oltre la detta pena, senza altra dichiaratione, et immediatamente sii perpetuamente privato d'ogni officio, et beneficio di Notariato.


Della pena di chi produce scrittura falsa.

Cap. CCXIV.

CHe se alcuna persona scientemente, et malitiosamente produrrà, ò farà produrre in giudicio carta falsa, ò altra scrittura, over condanna falsa, avvenga d'onde si voglia; sii punito di quella pena, che si punirebbe quello apunto, che fà istromento falso. Mà se ignorantemente produrrà, ò farà produrre; et dopò che sarà interrogato da quello, il qual dirà di voler censurar di falso detto Istromento, over Carta, non si astenerà di servirsene; ma dirà voler valersene; sii condennato in Lire 200. piccioli. Possa nondimeno da tal uso astenersi frà dieci giorni seguenti, anco dopò che haverà detto di voler servirsene; se però in giudicio haverà notificato il suo auttore; nel qual caso in niente sii condennato; et allhora il Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficij siino tenuti di procedere contro tal Auttore alle pene predette; intendendo però questo sempre; che il querelante di falso sii tenuto dichiarire in qual parte intenda tassar di falso esso istromento, over scrittura; et che frà questo mentre non corra istanza; sin che sopra le cose predette non sarà stato dichiarito.


Della