civile; sii condennato in doppio della quantità, ò estimo della cosa;
sopra la quale haverà testificato falsamente, con le spese, et interessi; et di
più sij Immitrato, et condotto come di sopra: la metà della qual pena
pecuniaria pervenga nella Communità, et l'altra in quello, contro del
quale sarà stato falsamente testificato: et ciò tanto dicendosi il falso,
acciò alcuno venghi condennato, quanto acciò venghi assolto.
Et se alcuno scientemente, et malitiosamente in causa criminale, ò
civile produrrà falsi testimonij: ò si servirà di quelli; sii punito, et
condennato, come di sopra prossimamente è stato detto.
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Della pena di chi fà scrittura falsa. Cap. CCXIII. |
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CHe se alcuno farà; ò farà fare qualche carta, ò scrittura, ò atti publici falsi; ò farà falsificare alcuna carta, ò condanne, ò attestationi,
ò detti de' testimonij, ò confessioni, ò testimonij: overo atti publici
scritti, ò scritte, ò veramente altre scritture publiche; le sij troncata la
mano, nella quale egli ha più forza; e le sii cavato un'occhio. Et se sarà
Nodaro, oltre la detta pena, senza altra dichiaratione, et immediatamente
sii perpetuamente privato d'ogni officio, et beneficio di Notariato.
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Della pena di chi produce scrittura falsa. |
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CHe se alcuna persona scientemente, et malitiosamente produrrà, ò
farà produrre in giudicio carta falsa, ò altra scrittura, over condanna
falsa, avvenga d'onde si voglia; sii punito di quella pena, che si
punirebbe quello apunto, che fà istromento falso. Mà se ignorantemente
produrrà, ò farà produrre; et dopò che sarà interrogato da quello, il
qual dirà di voler censurar di falso detto Istromento, over Carta, non si
astenerà di servirsene; ma dirà voler valersene; sii condennato in Lire
200. piccioli. Possa nondimeno da tal uso astenersi frà dieci giorni seguenti,
anco dopò che haverà detto di voler servirsene; se però in giudicio
haverà notificato il suo auttore; nel qual caso in niente sii condennato; et
allhora il Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficij siino tenuti di
procedere contro tal Auttore alle pene predette; intendendo però questo
sempre; che il querelante di falso sii tenuto dichiarire in qual parte intenda
tassar di falso esso istromento, over scrittura; et che frà questo
mentre non corra istanza; sin che sopra le cose predette non sarà stato
dichiarito.