procedersi per inquisitione, nè per officio, nè per accusa; se il Padre, il
fratello, il fratello del Padre, ò l'Avo paterno non accusasse; oltre i
quali nissun'altro sii ammesso ad accusare.
Et se alcuno haverà tenuto qualche donna publicamente per Concubina,
ò per druda per un mese; non possa esser accusato, ò dinontiato per
l'istessa donna; nè per alcun altro con occasione che si dicesse haver à quella
fatto alcuna violenza, overo haver conosciuto quella per forza
carnalmente, ne possa esser punito, nè condennato per la predetta causa.
Ma chi con animo di conoscer carnalmente alcuna donna Maritata, ò
Vergine, che sii in età di Maritarsi, ò Vedova di honesta vita, contro la
volontà di quella solamente l'haverà basciata, ò con tal animo le haverà
squarciato i panni; ò l'haverà gettata in terra; ò l'haverà discoperta; ò
sarà andato di notte volendo per forza entrar in casa; overo anco in
altro modo pur entrando in casa di notte, se ben non per forza; col
medesimo animo però; sij condennato in Lire 500. piccioli, et più ad
arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij, se non sarà
seguito Matrimonio: et dubitandosi; se l'animo sarà stato di conoscer quella;
stiisi all'arbitrio del Signor Capitanio, et suo Giudice.
Et chi stuprarà, overo conoscerà carnalmente la serua, ò fanticella,
ò Massara; et essa sarà Vergine; sij condennato, essendo stato il Padre di
famiglia, in Lire 200. piccioli da esser applicate alla detta fanticella: ma
se detta fanticella, ò massara non sarà Vergine, sii più mitemente
condennato ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficii;
attesa la qualità del fatto, e delle persone.
Et se sarà stato il Figliol di famiglia, il Nipote, ò il Pronepote, over
altro di casa; sii condennato a star nelle prigioni per quattro mesi; se non
pagarà Lire cento piccioli.
Et se sarà stato un famiglio di quello, co'l quale stii anco la detta
fanticella; sij condennato a star nelle prigioni per quattro mesi; et ciò; se non
seguirà matrimonio frà quelli: nel qual caso sii liberato; et non dimeno
gli detti servo, et fanticella perdano gli Salarij, che havessero potuto
pretendere dalli suoi Patroni.
|
Della pena di chi dà imprestito per Meretrici. Cap. C C I X. |
|
CHe qualunque il quale imprestarà, ò darà qualche cosa ad
alcuna persona; acciò lo spenda in Meretrici, over Ruffiani; sij punito
in Lire cinquanta piccioli, et dell'imprestito; over dato non le sij resa
ragione per dette cause da alcun Iusdicente: et tutto quello, che sarà
fatto in contrario; sij immediatamente nullo.