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DELLA RIVIERA. 109

procedersi per inquisitione, nè per officio, nè per accusa; se il Padre, il fratello, il fratello del Padre, ò l'Avo paterno non accusasse; oltre i quali nissun'altro sii ammesso ad accusare. Et se alcuno haverà tenuto qualche donna publicamente per Concubina, ò per druda per un mese; non possa esser accusato, ò dinontiato per l'istessa donna; nè per alcun altro con occasione che si dicesse haver à quella fatto alcuna violenza, overo haver conosciuto quella per forza carnalmente, ne possa esser punito, nè condennato per la predetta causa. Ma chi con animo di conoscer carnalmente alcuna donna Maritata, ò Vergine, che sii in età di Maritarsi, ò Vedova di honesta vita, contro la volontà di quella solamente l'haverà basciata, ò con tal animo le haverà squarciato i panni; ò l'haverà gettata in terra; ò l'haverà discoperta; ò sarà andato di notte volendo per forza entrar in casa; overo anco in altro modo pur entrando in casa di notte, se ben non per forza; col medesimo animo però; sij condennato in Lire 500. piccioli, et più ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij, se non sarà seguito Matrimonio: et dubitandosi; se l'animo sarà stato di conoscer quella; stiisi all'arbitrio del Signor Capitanio, et suo Giudice. Et chi stuprarà, overo conoscerà carnalmente la serua, ò fanticella, ò Massara; et essa sarà Vergine; sij condennato, essendo stato il Padre di famiglia, in Lire 200. piccioli da esser applicate alla detta fanticella: ma se detta fanticella, ò massara non sarà Vergine, sii più mitemente condennato ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficii; attesa la qualità del fatto, e delle persone. Et se sarà stato il Figliol di famiglia, il Nipote, ò il Pronepote, over altro di casa; sii condennato a star nelle prigioni per quattro mesi; se non pagarà Lire cento piccioli. Et se sarà stato un famiglio di quello, co'l quale stii anco la detta fanticella; sij condennato a star nelle prigioni per quattro mesi; et ciò; se non seguirà matrimonio frà quelli: nel qual caso sii liberato; et non dimeno gli detti servo, et fanticella perdano gli Salarij, che havessero potuto pretendere dalli suoi Patroni.


Della pena di chi dà imprestito per Meretrici. Cap. C C I X.

CHe qualunque il quale imprestarà, ò darà qualche cosa ad alcuna persona; acciò lo spenda in Meretrici, over Ruffiani; sij punito in Lire cinquanta piccioli, et dell'imprestito; over dato non le sij resa ragione per dette cause da alcun Iusdicente: et tutto quello, che sarà fatto in contrario; sij immediatamente nullo.


Che