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DELLA RIVIERA. 107

Della pena della Donna, che commette adulterio. Cap. C C V.

PArimente, che se alcuna donna, la qual non sii meritrice publica, ò famosa, havendo marito, volontariamente commetterà adulterio, sii punita di pena capitale; et in oltre perda in tutto la sua dote, et ogni donatione; le quali siino applicate alli figliuoli del matrimonio violato: et non essendovi di quelli, siino applicate al marito; il letto del quale ha contaminato. All'accusa del delitto della qual donna non siino admessi; se non il marito; il Padre del marito; il Padre di essa Donna; il Figliuolo di quella, et il fratello della medesima, et in tal caso nissun Iusdicente per officio possa inquisire; ne procedere anco per quanta autorrità si ritrovasse esserle concessa.


Della pena di chi havendo moglie contrahe matrimonio con altra, et iscambievolmente. Cap. C C V I.

PArimente, che se alcuno havendo moglie si maritarà con altra; sii condennato in Lire mille piccioli, et più ad arbitrio del Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficii, attesa la qualità delle perfone; et à star per un anno continuo nelle prigioni della Communità della Riviera: et l'anno non incominci se non dal giorno della sodisfattion fatta di detta condanna. Et se scamparà di prigione avanti finito l'anno rompendo esso le prigioni, overo in altro modo; sii bandito di tutto il Territorio della Riviera per anni doi; et la pena pecuniaria sii duplicata. Et se non venirà nelle forze della Communità; sii bandito, et da tal bando non sii liberato; se non pagata la condanna; et stando nelle prigioni come di sopra per anno uno. Et dell'istessa pena siino punite le donne, che havendo marito malitiosamente si saranno maritate con un altr'huomo: et similmente siino punite quelle donne libere; le quali scientemente haveranno contratto matrimonio con huomo, il quale habbia un'altra moglie.


Della pena del minore di vinti anni, che prende moglie senza licenza del Padre, ò dell'Avo. Cap. C C V I I.

PArimente, che nissuna donna minore di 20. anni habbia ardire di maritarsi alla scoperta, overo occultamente, ò far promessa ad alcuno di maritarsi, come nel dar mano di fede ad alcuno personalmente, ò per interposta persona, in qual si voglia modo, forma, ò industria, senza espressa licenza, volontà, et consenso del Padre; ò dell' Avo; overo della Madre: et questo; se uno di essi solamente vivesse: mà se il Padre di quella fosse vivo; basti il solo consenso di esso Padre: et morto il Padre si ricer-


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