|
Della pena della Donna, che commette adulterio. Cap. C C V. |
|
PArimente, che se alcuna donna, la qual non sii meritrice publica,
ò famosa, havendo marito, volontariamente commetterà adulterio,
sii punita di pena capitale; et in oltre perda in tutto la sua dote, et
ogni donatione; le quali siino applicate alli figliuoli del matrimonio violato:
et non essendovi di quelli, siino applicate al marito; il letto del quale
ha contaminato. All'accusa del delitto della qual donna non siino admessi;
se non il marito; il Padre del marito; il Padre di essa Donna; il Figliuolo
di quella, et il fratello della medesima, et in tal caso nissun Iusdicente
per officio possa inquisire; ne procedere anco per quanta autorrità si ritrovasse
esserle concessa.
|
Della pena di chi havendo moglie contrahe matrimonio con altra, et iscambievolmente. Cap. C C V I. |
|
PArimente, che se alcuno havendo moglie si maritarà con altra; sii
condennato in Lire mille piccioli, et più ad arbitrio del Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficii, attesa la qualità delle perfone; et à
star per un anno continuo nelle prigioni della Communità della Riviera: et
l'anno non incominci se non dal giorno della sodisfattion fatta di detta
condanna. Et se scamparà di prigione avanti finito l'anno rompendo
esso le prigioni, overo in altro modo; sii bandito di tutto il Territorio
della Riviera per anni doi; et la pena pecuniaria sii duplicata. Et se non
venirà nelle forze della Communità; sii bandito, et da tal bando non sii
liberato; se non pagata la condanna; et stando nelle prigioni come di sopra
per anno uno. Et dell'istessa pena siino punite le donne, che havendo
marito malitiosamente si saranno maritate con un altr'huomo: et similmente
siino punite quelle donne libere; le quali scientemente haveranno
contratto matrimonio con huomo, il quale habbia un'altra moglie.
|
Della pena del minore di vinti anni, che prende moglie senza licenza del Padre, ò dell'Avo. Cap. C C V I I. |
|
PArimente, che nissuna donna minore di 20. anni habbia ardire di
maritarsi alla scoperta, overo occultamente, ò far promessa ad alcuno di
maritarsi, come nel dar mano di fede ad alcuno personalmente, ò per interposta
persona, in qual si voglia modo, forma, ò industria, senza espressa
licenza, volontà, et consenso del Padre; ò dell' Avo; overo della Madre:
et questo; se uno di essi solamente vivesse: mà se il Padre di quella
fosse vivo; basti il solo consenso di esso Padre: et morto il Padre si ricer-