detta condanna, e riffacimento, et à levar quello, che sarà stato gettato:
et l'istesso s'intenda delli secchiari; i quali non possino esser evacuati,
nè tenersi sopra le vie publiche. Et similmente, che nissuno metta animal
morto non sepolto in alcun luogo, ò Riva, ò Lago: mà debba esser
sepelito talmente, che non renda alcun fettore; sotto la medesima pena.
|
Della pena del Biffolco, che non tiene la mano sopra il Timone. Cap. C C. |
|
PArimente, che ogni Biffolco, che conduce alcun Carro, ò carretta per
le Terre, ò Ville di detta Communità; overo per alcuna di quelle;
debba andare avanti alli Buoi, e tener la mano sopra il timone; et condur
essi buoi cautamente, et non montar sopra la Carretta, ò Carro; sotto pena
di Lire 25. piccioli per cadauno, et per cadauna volta; et di riffar il danno
indi seguito al dannificato: Et ogn'uno possa esser accusatore delle
predette cose; et habbia la metà della condanna.
|
Della pena di chi prende Polli, et Colombi. Cap. C C I. |
|
NOn vi sij alcuno di qual conditione si voglia; che presuma di pigliare,
ò far pigliare i Colombi d'altri; ne ammazzarli sotto qual si voglia
industria, ò forma; sotto pena di Lire 50. piccioli per cadaun Colombo
preso, ò ammazzato: la qual pena per la metà s'aspetti alla Communità;
et l'altra metà all' Accusatore: et ogn'uno possa accusare con un sol testimonio
degno di fede: et all'hora s'intenda ogn'uno haver ammazzato, ò
preso i Colombi d'altri; quando sarà truovato haver qualche Colombo
ammazzato; ò che portarà à vendere delli detti Colombi; se però non
costarà, che questo tale habbia Colombara in casa, ò che tenghi Colombi
dell'istessa qualità; overo che habbia quelli comperati; ò che habbia
portato Colombi di Giurisdittioni fuori della Communità della Riviera; et
renda il dannno in doppio al dannificato. Il medesimo s'intenda delli Pavoni,
Galline, et altri Polli: et nissuno possa scaricar schioppi appresso le
Colombare; se non sarà lontano da quelle ducento passi; sotto la pena sodetta.
|
Della mercede di chi consegna il Lupo. Cap. C C I I. |
|
QUalunque persona, che consegnerà Lupo, ò Lupa vivi, over morti
alla Communità della Riviera presi, ò ammazzati in essa Riviera,
et giurerà haverli in quella presi, ò ammazzati; habbia, et haver debba
da detta Communità Lire 10 de' piccioli per cadaun Lupo, ò Lupa, come
di sopra; eccetto che, se saranno Lovatelli da latte, habbia solamente Lire
trè piccioli per cadauno co'l giuramento come di sopra, et all'hora subito
detti Lovatelli debbano esser ammazzati; et annegati nel Lago.