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DELLA RIVIERA. 105

detta condanna, e riffacimento, et à levar quello, che sarà stato gettato: et l'istesso s'intenda delli secchiari; i quali non possino esser evacuati, nè tenersi sopra le vie publiche. Et similmente, che nissuno metta animal morto non sepolto in alcun luogo, ò Riva, ò Lago: mà debba esser sepelito talmente, che non renda alcun fettore; sotto la medesima pena.


Della pena del Biffolco, che non tiene la mano sopra il Timone. Cap. C C.

PArimente, che ogni Biffolco, che conduce alcun Carro, ò carretta per le Terre, ò Ville di detta Communità; overo per alcuna di quelle; debba andare avanti alli Buoi, e tener la mano sopra il timone; et condur essi buoi cautamente, et non montar sopra la Carretta, ò Carro; sotto pena di Lire 25. piccioli per cadauno, et per cadauna volta; et di riffar il danno indi seguito al dannificato: Et ogn'uno possa esser accusatore delle predette cose; et habbia la metà della condanna.


Della pena di chi prende Polli, et Colombi. Cap. C C I.

NOn vi sij alcuno di qual conditione si voglia; che presuma di pigliare, ò far pigliare i Colombi d'altri; ne ammazzarli sotto qual si voglia industria, ò forma; sotto pena di Lire 50. piccioli per cadaun Colombo preso, ò ammazzato: la qual pena per la metà s'aspetti alla Communità; et l'altra metà all' Accusatore: et ogn'uno possa accusare con un sol testimonio degno di fede: et all'hora s'intenda ogn'uno haver ammazzato, ò preso i Colombi d'altri; quando sarà truovato haver qualche Colombo ammazzato; ò che portarà à vendere delli detti Colombi; se però non costarà, che questo tale habbia Colombara in casa, ò che tenghi Colombi dell'istessa qualità; overo che habbia quelli comperati; ò che habbia portato Colombi di Giurisdittioni fuori della Communità della Riviera; et renda il dannno in doppio al dannificato. Il medesimo s'intenda delli Pavoni, Galline, et altri Polli: et nissuno possa scaricar schioppi appresso le Colombare; se non sarà lontano da quelle ducento passi; sotto la pena sodetta.


Della mercede di chi consegna il Lupo. Cap. C C I I.

QUalunque persona, che consegnerà Lupo, ò Lupa vivi, over morti alla Communità della Riviera presi, ò ammazzati in essa Riviera, et giurerà haverli in quella presi, ò ammazzati; habbia, et haver debba da detta Communità Lire 10 de' piccioli per cadaun Lupo, ò Lupa, come di sopra; eccetto che, se saranno Lovatelli da latte, habbia solamente Lire trè piccioli per cadauno co'l giuramento come di sopra, et all'hora subito detti Lovatelli debbano esser ammazzati; et annegati nel Lago.


Della