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104 STATUTI CRIMINALI

Captore di Lire 200. piccioli per cadaun malfattore, et per cadauna volta; cioè delli beni di detti malfattori; se ve ne saranno; se non, delli beni di detta Communità. Et se questo tale dinontiato non sarà preso; si proceda contro di lui: et se sarà contumace, sij bandito perpetuamente di Venetia, et distetto; et di tutte le Terre, e luoghi del Sereniss. Dominio, et il dinontiante conseguisca la taglia di Ducatti 100. delli beni di detto delinquente; se ve ne saranno; se non, di Lire 100. piccioli delli beni di detta Communità, et cadano anco i predetti malfattori in maggior pena, secondo la qualità delle trasgressioni, e delle persone; ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij. Et se un compagno del delitto accuserà gli altri compagni, ò compagno colpevole; talmente che consti la verità; egli sii assolto da ogni pena, nella quale perciò meritarebbe incorrere; e conseguisca anco la soprascritta taglia: et ogn'uno possa accusare: et dell'istessa pena siino puniti anco quelli, che prestano aiuto, conseglio, et favore à commetter le cose predette.


Della pena di chi rimuove i Termini. Cap. C X C V I I.

SE alcuno fraudolentemente metterà alcuni Termini, ò posti gli rimoverà, ò gli farà mettere, ò rimuovere; sii punito; tanto quello, che mette, et che rimuove; quanto quello, che fà mettere, et che fà rimuovere in L. 50. piccioli per cadaun termine posto, ò rimosso; et per cadauna volta, et in oltre à star per doi mesi nelle prigioni della Communità: et nondimeno sii tenuto di ridurre, e di riponere detti termini cavati nel luogo di prima: et che per il Sig. Capitanio, e Giudice delli Maleficij si possa anco procedere per officio, et per via d'inquisitione ad haver la verità.


Della pena di chi cava in pregiudicio d'altri. Cap. C X C V I I I.

QUalunque cavarà, ò farà cavar in casa sua, ò altrove in terra, in danno, ò detrimento d'alcuno per distruttion di muro, ò d'altra cosa; sii condennato in Lire 50. de' piccioli, et al riffacimento del danno dato in doppio al dannificato.


Della pena di chi getta Immonditia nelle vie. Cap. C X C I X.

SE alcuno da qualche Casa, ò Pontile, ò da altra parte gettarà qualche immondezza, ò qualche cosa putrida in alcuna Via, ò strada publica, overo anco nel vicinato, et in luoghi d'altri; sii condennato in Lire 25. de piccioli per cadauno, et cadauna volta: Et se gettando guasterà alcuna veste, overo altra cosa; sii tenuto al riffacimento del danno in doppio al dannificato: Et qualunque Padre di famiglia sii tenuto, et obligato alla


detta