persone, et altri nominati di sopra, per le Terre e Territorii de' quali essi
robbamenti, ò prigioni fossero condotti. E se tale preso sarà ammazzato; sii tenuta detta Università alli heredi dell' Ucciso in Lire 700. de'
piccioli. Et se sarà solamente ferito; in Lire 200. sino à 400. piccioli, attesa
la qualità della ferita; ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice
delli Maleficij: et di ciò si faccia ragion sommaria, et essecution reale,
e personale; et si divida per la rata delli estimi.
Salvo che; se esse Università, ò particolari persone come di sopra, avanti
la sentenza, onero dopò per un mese continuo haveranno preso i malfattori,
e gli haveranno consegnati nella forza della Communità: all'hora,
et in tal caso siino, et s'intendano essere totalmente assolti dalle
predette pene: et salvo che se quelli, che commettono Rubbaria, o Prigionia,
fossero talmente potenti; che la Villa, la Terra, ò Università;
overo le altre persone, delle quali di sopra non fossero sofficienti à pigliar
detti Malfattori: all'hora parimente s'intendano assolte; mentre
perle sue forze haveranno fatto quel, ch'haveranno potuto; acciò tali
cose non fossero commesse.
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Del danno dato. Cap. C X C I V. |
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SE alcuno danneggiarà, ò guastarà in altro modo, che per incendio,
da dieci lire piccioli in sù; sii condennato in Lire 200. piccioli alla
Communità; et in doppio del danno dato al dannificato. Et se da
Lire dieci piccioli in giù; sii condennato ad arbitrio del Signor
Capitanio, e Giudice delli Maleficij (mentre però, che la condanna non ecceda
Lire 50. piccioli) et sii condennato anco alla restitutione del danno
in doppio, come di sopra. Mà se alcuno darà danno per incisione, ò
stirpatione de' Viti, ò per scorzamento d'arbori fruttiferi; et ciò malitiosamente
talmente che si secchino; sii condennato in Lire trenta piccioli
per cadauna Vite tagliata, ò stirpata, ò in altro modo guasta, come
di sopra: et anco per cadaun arbore fruttifero tagliato, ò stirpato, ò
altrimenti guasto sii condennato in Lire cento piccioli: et per cadaun
arbore piantato à sostener le Viti sii condennato in Lire trenta piccioli:
et in cadaun caso al riffacimento anco del danno in doppio, come di sopra; la
metà delle quali pene si applichi alla Communità della Riviera, et
l'altra al dannificato. Et se farà, ò farà fare incisione, ò stirpamento delle
predette Viti, d'arbori alle Viti, d'arbori fruttiferi, ò d'alcuno di quelli
sino al numero di cinquanta, overo da cinquanta in sù; oltre le predette
pene; tanto quello, che fà, come quello, che fà fare; sii l'uno, et l'altro
condennato ad essergli troncata la mano più valida; qual mano però possano
riscuotere pagando Lire 600. piccioli alla Communità della Riviera
in tempo d'un mese dal dì della condanna: et sii trattenuto nelle pri-