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DELLA RIVIERA. 101

ri della Terra, nella quale habita il Sig. Capitanio, ò fuori de' Borghi, Case, Casine, Ville, ò case habitate; sii frustato per la Terra, nella quale habita il Sig Capitanio, et stij nelle prigioni della Communità per un' anno; et restituisca la cosa, ò il denaro mal tolto in doppio: et se da Lire 50. in sù; sii sospeso alle forche, si che muora: mà se commetterà robbaria di denaro, ò di robba, che non ecceda la quantità di Lire 50. piccioli, fuori de' predetti luoghi; fii condermato ad arbitrio del Signor Capitanio, e del Giudice delli Maleficij nell'havere, considerata la qualità del fatto, e delle persone.

Et chi farà le cose predette in alcuna Terra, Borgo, Villa, ò Casina, ò casa habitata; di denaro, ò di robba, che ecceda la somma di Lire 50. piccioli; sii sospeso alle forche: et se di denaro, ò di robba non eccedente la somma di Lire 50. piccioli, overo chi commetterà saccheggiamento in alcuno de' predetti luoghi; de' quali si fà mentione nel presente Statuto; per la prima volta sii punito in Lire cento piccioli, et à star per sei mesi nelle prigioni, et più; sin che haverà pagato detta pena: mà se ciò farà più volte, sij punito nell'havere, ò nella persona ad arbitrio del Sign. Capitanio, e Giudice delli Maleficij; attesa la qualità della persona, e del fatto: et à star per un' anno nelle prigioni.


Della pena delli reccettatori di Robbarie, e de Furti. Cap. C X C I I.

IL Ricettatore scientemente de' furti, e robbarie de' famosi Ladroni sii punito con la stessa pena; con la quale deve esser punito il Ladro, il Ladrone, ò Rubbatore: et se alcuno haverà accompagnato à rubbare, ò traffugare; et haverà dato aiuto alli predetti, se sarà effettuato esso furto, ò robbaria; sii punito con la medesma pena, con la quale deve esser punito tal Ladro, ò Robbatore.


In che modo siino tenuti i Communi al riffacimento delle Robbarie. Cap. C X C I I I.

PArimente, che ogni Commune, ò Università delle Terre della Riviera, et le particolari persone di quelle, et tutti si nobili, come vicini di qualunque dignità, et conditione si sijno di quel Commune, et Università; siino tenuti al riffacimento di qual si voglia robbaria, ò captura, che occorrerà farsi, ò fosse stata fatta, ò si facesse nelle Terre, ò Territorij di quelle da quà avanti; et anco al riffacimento di qualunque taglia, per la quale ogn' uno così preso nelle dette Terre, ò Territorij si havesse riscattato; ò per l'avvenire si riscattasse, per occasione di detta captura, et l'istesso s'intenda di quali si vogliano Università, e particolari


G 3 persone,