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Che alli Banditi rilasciati di prigione s'intenda rimesso il delitto. Cap. C L X X X V I. |
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PArimente fù consueto osservarsi; et sii determinato: che, se per la
Communità della Riviera alcun Bandito, ò condennato sarà rilasciato
in honor di Dio; ò in altro modo fuori delle prigioni di detta
Communità, ò altrimenti le sarà rimesso il bando, ò la condanna; s'intenda
parimente esserle condonato anco il delitto; per il quale era bandito, ò
condennato. E se alcuno vorrà sodisfar il bando, ò la condanna à se data
per occasion del delitto; più non si proceda contro di quello per detto delitto.
Et che gli retenti nelle prigioni anco non Banditi, ò non condennati
per alcuna causa; se saranno rilasciati, come di sopra; s'intendano anco
esser assolti da quella causa; per la quale erano stati retenti; se però
saranno rilasciati in honor di Dio.
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Della pena del Furto. Cap. C L X X X V I I. |
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PArimente, che il Ladro famoso sii alle forche sospefo, si che muora:
et il Ladro non famoso; fe farà furto di denaro, ò di robba da L. 50.
piccioli in sù; sii parimente alle forche sospeso, si che muora. Ma se dal
detto valore in giù, che sii però da Lire 15. de' piccioli in sù; mentre non
sii Saccheggiamento, ò Robbaria come nel Statuto. Della pena di chi
commette Robbaria, ò saccheggiamento: per il primo furto le siino forate le
orecchie con ferro infocato; et sii frustato per quella Terra, nella quale
habita il Signor Capitanio: et per il secondo furto, che ecceda il valore di
Lire 20. piccioli, se le tronchi la mano più valida; quando però non
haverà la pace con l'offeso, ò con gli heredi di quello: nel qual caso paghi
alla Communità della Riviera Lire 50. piccioli: et se non le pagherà in
tempo d'un mese; sii à lui troncata la mano, come di sopra. Et dalla
detta somma di Lire 20. piccioli in giù; si punisca ad arbitrio del Signor
Capitanio, et Giudice delli Maleficij: salvo che ciò non habbia luogo nel
minore di quindeci anni; mà si ossrvi il Statuto, che di quello dispone.
Nella coadunanza non dimeno, ò numero de' furti non s'intenda alcuna
cosa tolta furtivamente, che non ecceda il valore di soldi vinti piccioli.
Salvo che nissun Sarto; overo altri, che haverà ricevuto il panno d'altra
persona per far alcuna veste, over qualche vestito; ardisca, ò pressumi di
ritener qualche cosa di detto panno, senza licenza del Patrone, ò di
quello, che le haverà dato il panno: et qualunque farà contro le cose
predette, overo alienarà, ò obligarà detto panno in tutto, ò in qualche parte; ò
la veste fatta di esso panno, senza licenza del Patrone del panno
medesimo, over di quello, che hà dato a lui detto panno, ò detta veste; sii punito,
et possa punirsi in Lire dieci piccioli, et a restituir il danno in doppio al