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DELLA RIVIERA. 99

Che alli Banditi rilasciati di prigione s'intenda rimesso il delitto. Cap. C L X X X V I.

PArimente fù consueto osservarsi; et sii determinato: che, se per la Communità della Riviera alcun Bandito, ò condennato sarà rilasciato in honor di Dio; ò in altro modo fuori delle prigioni di detta Communità, ò altrimenti le sarà rimesso il bando, ò la condanna; s'intenda parimente esserle condonato anco il delitto; per il quale era bandito, ò condennato. E se alcuno vorrà sodisfar il bando, ò la condanna à se data per occasion del delitto; più non si proceda contro di quello per detto delitto. Et che gli retenti nelle prigioni anco non Banditi, ò non condennati per alcuna causa; se saranno rilasciati, come di sopra; s'intendano anco esser assolti da quella causa; per la quale erano stati retenti; se però saranno rilasciati in honor di Dio.


Della pena del Furto. Cap. C L X X X V I I.

PArimente, che il Ladro famoso sii alle forche sospefo, si che muora: et il Ladro non famoso; fe farà furto di denaro, ò di robba da L. 50. piccioli in sù; sii parimente alle forche sospeso, si che muora. Ma se dal detto valore in giù, che sii però da Lire 15. de' piccioli in sù; mentre non sii Saccheggiamento, ò Robbaria come nel Statuto. Della pena di chi commette Robbaria, ò saccheggiamento: per il primo furto le siino forate le orecchie con ferro infocato; et sii frustato per quella Terra, nella quale habita il Signor Capitanio: et per il secondo furto, che ecceda il valore di Lire 20. piccioli, se le tronchi la mano più valida; quando però non haverà la pace con l'offeso, ò con gli heredi di quello: nel qual caso paghi alla Communità della Riviera Lire 50. piccioli: et se non le pagherà in tempo d'un mese; sii à lui troncata la mano, come di sopra. Et dalla detta somma di Lire 20. piccioli in giù; si punisca ad arbitrio del Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficij: salvo che ciò non habbia luogo nel minore di quindeci anni; mà si ossrvi il Statuto, che di quello dispone. Nella coadunanza non dimeno, ò numero de' furti non s'intenda alcuna cosa tolta furtivamente, che non ecceda il valore di soldi vinti piccioli. Salvo che nissun Sarto; overo altri, che haverà ricevuto il panno d'altra persona per far alcuna veste, over qualche vestito; ardisca, ò pressumi di ritener qualche cosa di detto panno, senza licenza del Patrone, ò di quello, che le haverà dato il panno: et qualunque farà contro le cose predette, overo alienarà, ò obligarà detto panno in tutto, ò in qualche parte; ò la veste fatta di esso panno, senza licenza del Patrone del panno medesimo, over di quello, che hà dato a lui detto panno, ò detta veste; sii punito, et possa punirsi in Lire dieci piccioli, et a restituir il danno in doppio al


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