piccioli, e più, e manco; ad arbitrio del Sign. Capitanio, e Giudice delli
Maleficij; attesa la qualità della ricettatione, e delle persone.
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Della pena di quel Commune, ò Terra; nella quale i banditi di delitto saranno ritruovati à pratticare. Cap. C L X X X I I I. |
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SE alcun bandito di delitto di lesa maestà, di Sodomia, di Tradimento
contro la Patria; di homicidio, di Saccheggiamento, ò Robbaria,
ò incendio, ò guastamento, ò furto sarà truovato conversar in Borgo, ò
Villa, ò in alcuna Terra di detta Communità; dopo che sarà manifesto, ò
dinontiato; sii condennato in Lire 300. piccioli il Borgo, la Villa; overo
la Terra; nel quale, ò nella quale sarà stato ritrovato pratticare; se però
egli sarà bandito di delitto di lesa Maestà, di Assasinio, di Sodomia, di
Saccheggiamento, di Robbaria, ò di furto: et se sarà bandito di homicidio
puro, ò di Incendio; la condanna sii di Lire 150 de' piccioli. Et se sarà
bandito di guastamento, detta condanna sii di Lire 50. de' piccioli: alle
quali condanne sijno tenuti tanto le persone di qualità, quanto gli altri
di detti Borghi, Ville, e Terre: salvo però sempre; che se detti
Communi haveranno dinontiato al Signor Capitanio, ò Giudice delli Maleficij,
che tali banditi habitano nelle loro Terre; et che per la potenza di quelli,
ò de' suoi attinenti non possono pigliargli, ò scacciargli; all'hora non
siino tenuti in conto alcuno alle predette pene: et l'istesso s'intenda; se
scaccieranno, ò consigneranno il medesimo bandito.
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Che quelli, i quali tengono beni de' banditi, et Ribelli, restituiscano quelli alla Communità. Cap. C L X X X I V. |
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PArimente, che quelli, i quali senza alcuna giusta causa tengono beni
de' banditi, i quali beni devono pervenire nella Communità della
Riviera per forma delli Statuti; siino tenuti restituir essi beni alla detta
Communità con gli frutti cavati, et da esser cavati sino al tempo della
restitutione, et della rilassatione da farsi à detta Communità delli
medesimi beni.
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Del Salario di quelli, che pigliano Banditi. Cap. C L X X X V. |
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PArimente, che chiunque pigliarà et consegnarà nelle forze del Sig.
Capitanio alcun Bandito condennato à morte medesimamente dal Sig.
Capitanio della Riviera per haver ammazzato suo Padre, ò Madre; habbia, et
haver debba de' beni di tal Bandito Lire 200. de' piccioli, et se il detto
bandito non havesse di che pagare; habbia de' beni della Communità della
Riviera Lire 100. piccioli, et il medesimo s'intenda dell'assassinio.