Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/113


DELLA RIVIERA.

Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij; nel qual caso sii liberato. Mà se fosse di mala conditione, possa metter quello prigione, quando però questo tale non desse sicurtà di presentarsi; nel qual caso non possa esser imprigionato: mà se fuggisse; e non volesse andar prigione, ò esser ricercato; sii punito di quella pena; della quale è punito colui, che porta armi di notte senza lume: la metà delle quali pene sii della Communità; et l'altra dell'inventore, overo accusatore. Et se fosse persona miserabile, che non potesse pagare; esso Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij possa diminuir detta pena; ò, se gli parerà, metter quello nel ceppo, Berlina, over Catena.


Delle pene da dupplicarsi nel tempo di notte.

Cap. C L X X X.

PArimente, che tutte le pene pecuniarie; le quali s'impongono ad alcun delinquente per qualche maleficio, siino duplicate contro questi tali delinquenti in tempo di notte.


Che i Banditi possano impunemente esser offesi.

Cap. C L X X X I.

PArimente, che ogni danno, ingiuria, et male dato, et fatto nella persona del Bandito per maleficio, overo nelle cose, che porta seco; dal quale danno, ò ingiuria s'ingerisca pena di morte; resti perpetuamente impunito, et impunita: et il processo, che di ciò si formasse per qualunque Rettore, sii immediatamente nullo: salvo se l'offesa si facesse à quel Bandito per colui, ò per coloro, i quali fossero seco in pace, ò tregua; nel qual caso non meno sii punito tal maleficio, come se il Bandito non fosse stato bandito. Et salvo, che la moglie non possa offender il marito bandito; nè il Figliuolo il Padre; nè il fratello il fratello; nè vicendevolmente all'incontro. Ne possano i soprascritti Banditi in giudicio come attori esser uditi; et così non possano testificare; se però non fossero banditi per caso puro; et all'hora possano esser uditi, et anco testificare .


Della pena di chi dà ricetto à Banditi. Cap. C LXXXII.

QUello, che dà ricetto scientemente à Bandito di Ribellione; overo di tradimento, sii punito con pena di Lire mille piccioli da esser applicate alla Communità, e più, e manco ad arbitrio del Sig. Capitanio: et se fosse bandito per saccheggiamento, ò robbaria, ò altro delitto; per il quale s'imponesse pena capitale ,overo corporale; sii punito in L.200.


G piccioli,