Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij; nel qual caso sii liberato. Mà
se fosse di mala conditione, possa metter quello prigione, quando però
questo tale non desse sicurtà di presentarsi; nel qual caso non possa esser
imprigionato: mà se fuggisse; e non volesse andar prigione, ò esser
ricercato; sii punito di quella pena; della quale è punito colui, che porta armi
di notte senza lume: la metà delle quali pene sii della Communità; et
l'altra dell'inventore, overo accusatore. Et se fosse persona miserabile,
che non potesse pagare; esso Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij
possa diminuir detta pena; ò, se gli parerà, metter quello nel ceppo,
Berlina, over Catena.
|
Delle pene da dupplicarsi nel tempo di notte. |
|
PArimente, che tutte le pene pecuniarie; le quali s'impongono ad
alcun delinquente per qualche maleficio, siino duplicate contro
questi tali delinquenti in tempo di notte.
|
Che i Banditi possano impunemente esser offesi. |
|
PArimente, che ogni danno, ingiuria, et male dato, et fatto nella
persona del Bandito per maleficio, overo nelle cose, che porta seco; dal
quale danno, ò ingiuria s'ingerisca pena di morte; resti
perpetuamente impunito, et impunita: et il processo, che di ciò si formasse
per qualunque Rettore, sii immediatamente nullo: salvo se
l'offesa si facesse à quel Bandito per colui, ò per coloro, i quali fossero
seco in pace, ò tregua; nel qual caso non meno sii punito tal maleficio, come
se il Bandito non fosse stato bandito. Et salvo, che la moglie
non possa offender il marito bandito; nè il Figliuolo il Padre; nè
il fratello il fratello; nè vicendevolmente all'incontro. Ne possano i
soprascritti Banditi in giudicio come attori esser uditi; et così non
possano testificare; se però non fossero banditi per caso puro; et all'hora
possano esser uditi, et anco testificare .
|
Della pena di chi dà ricetto à Banditi. Cap. C LXXXII. |
|
QUello, che dà ricetto scientemente à Bandito di Ribellione;
overo di tradimento, sii punito con pena di Lire mille piccioli da esser
applicate alla Communità, e più, e manco ad arbitrio del Sig. Capitanio:
et se fosse bandito per saccheggiamento, ò robbaria, ò altro delitto; per
il quale s'imponesse pena capitale ,overo corporale; sii punito in L.200.