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DELLA RIVIERA. 95

casa dell' habitatione d'alcuno frà le persone habitanti in quel medesimo albergo, casa, ò fenile; per tal insulto, over ferita non si punisca più di quello, che altrimente si punirebbe; se l'insulto fosse fatto in altro luogo, che alla casa, secondo la forma della ragione, et delli Statuti della Riviera: et in cadauno delli predetti casi l'insultante sii punito anco per il portar dell'armi; et salvo anco il Statuto posto sotto la rubrica. In quali casi possa procedersi per inquisitione.


Dell'insulto con ferita. Cap. C L X X I V.

PArimente, che se alcuno farà insulto contro altri; et ferirà nell'istesso insulto; sii punito solamente per la ferita, secondo la distintione delli casi posti nel Statuto. Della pena di chi percuote, ò ferisce con armi prohibite: se però non fosse da esser imposta maggior pena per l' insulto, che per la ferita; nel qual caso sii punito per quel delitto, nel quale maggior pena sarebbe imposta. Mà se le pene fossero uguali; tanto per l'insulto, quanto per la ferita: all'hora sii punito solamente per una delle dette pene: et in caso che ne seguisce homicidio, per l'homicidio solamente sii punito.


Della pena di chi fa insulto senza percossa. Cap. CLXXV.

PArimente, che qualunque farà insulto ad alcuno senza veruna sorte d'armi, e senza ferita; sii condennato in Lire dieci de' piccioli: et chi farà insulto con armi, et senza ferita; paghi Lire 25. de' piccioli alla Communità della Riviera, e più ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij attesa la conditione delle persone, e del fatto; et si punisca anco per il portar dell'armi, secondo la forma delli Statuti. Mà se le predette cose si faranno in Palazzo del Signor Capitanio, ò nella casa del Signor Podestà; ò del Vicario, ò nelle piazze, ò nelle Chiese; ò nelli Cimiterij: in questi casi la pena sii duplicata; et s'intenda haver fatto insulto chiunque movendosi da luogo à luogo contro alcuno con irato animo farà impeto; overo movendosi da luogo à luogo menarà contro di quello; overo seguitandolo le darà la fuga. Et sotto il nome d'armi si contengano bastoni, pietre, e tutto quello, che è atto à far nocumento.


Della pena di chi ingiuria con parole. Cap. C L X X V I.

PArimente, che se alcuna persona dirà parole ingiuriose ad alcuno fuori di Giudicio, sii condennata in Lire vinti piccioli, et manco ad arbitrio del Signor Capitanio, attesa la qualità delle persone, et delle ingiurie. Mà se ciò seguirà in giudicio, ò alla presenza del Giudice, si


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