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D:E LI Alivi E R ’ Della pena di chi percuote, q ferisce con armi prohibite. C LIX. P Arimente, che qualunque, ilqnaie coti armi prohibite percuoterà alcuno, & non Eammazzarà; fe vfeirà fangue, fii eondennato in lire vinti de’ piccioli per cadauna ferita; & fe percuoterà, & non vfeirà fangue; fi condanni in lire dieci de* piccioli {blamente? &fefarà di notte j fiino dupplicate lepene?&fe farà in Palazzo, ò in altri luoghi publicl; de’quali fi fi mentionenel Statuto. Della pena di chi fa infulto fenza percofla; & vfeirà fangue; fe farà di giorno,fii eondennato in lire cento piccioli per cadauna ferita? & fenon vfeiràfangue.inlire cinquanta de* piccioli, & fe di notte, & vfeirà fangue; in lire ducento piccioli: & fe non vfeirà fangue, in lire cento de’piccioli. Mà fe in eafa, ouero alìacafa della habitatione d alcuno, laqual cafa s’intenda, come nel Statuto,. Dell*in Culto airhabitationeife non vfeirà fangue; in lire ducento de’ piccioli per cadauna percoffa; & fe vfeirà fangue, in lire trecento piccioli per cadauna feritale però farà fatta di giorno:mà fedi notte; in lire 5 00, de piccioli. Et in qualunque cafo delli predetti poffa elfer eondennato manco, ad arbitrio del Signor Capitanio attefa la qualità delle ferite5 &fa conditione delle pedone; & in qual parte della pedona faranno fatte effe ferite; & con che forte d’armi; che fe faranno fatte nella faccia; & fii per reftarui cicatrice; la pena venga duplicata: laqual faccia s’intenda nella gola, & dallagola in sù fino alla fommità della fronte? & dubitandoli, fe poffa reftarui cicatrice, che fi veda, ògrande, ò pieciola,ciòsafpettìall’arbitrio delSign.Capitanio, & Giudice delli Malleficij, co 1 1 confeglio de’ Medici. Et in cadaun delli predetti cali fi condanni il reo per il portar dell’armi,fecondo la forma delli Statuti della Communità predetta, la terza parte della qual pena li applichi all’ingiurìato, ouero offefo; e l’altre due parti alla Communità; &s’intenda110 elfer armi prohibite ne’ fopraferitti cali tutte quelle, al portar delle quali è fiata impofta pena per le parti del Serenifsimo Dominio Veneto; ouero per gli Statuti della Communità della Riuiera. Della pena di chi porta ferro fiaudolofo. tap. Q L X, C He alcuno della Communità della Riuiera, ouero d’altronde non ardifea, nè debba nel diftretto diefsa Riuiera portar ferro Fraudolofo; ftretto,’ò acuto; & in dubbio; fe fi j, ò non fij fraudolofo, fi lafeia.ad arbitrio del Signor Capitanio, e»del fuo Giudice; & chi contrafarà, fia eondennato in Lire 100. de’ piccioli per cadauna volta, nifsunà diffefaammefsa; &fefarà nellacafa s ò Palazzo del Signor Capitanio * ò nella