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traditore della patria; cessa d’esserne membro
violando le sue leggi, anzi le muove guerra.
Allora la salute dello stato diviene incompatibile colla sua, bisogna l’uno dei due perisca,
e quando si manda al patibolo il colpevole,
lo si manda non tanto come cittadino
quanto come inimico. Le procedure, e il giudizio
sono le prove e la dichiarazione, che egli
ruppe il trattato sociale e per conseguenza
non è più membro dello stato. Ora siccome
ei si riconobbe tale almeno almeno col suo
soggiorno, così ei deve esserne interdetto o
coll’esiglio quale violatore del patto o colla
morte quale nemico pubblico; imperciocchè
un tale nemico non è una persona morale;
è un uomo, ed allora appunto si mena buono
il diritto della guerra di ammazzare il vinto.
Ma dirassi che la condanna di un delinquente è un atto particolare. Sì, nè questa condanna spetta al sovrano, ma è un diritto che egli può conferire senza poterlo esercitare egli stesso. Tutte le mie idee si collegano, ma non saprei esporle tutte in una volta.
Del resto, la frequenza dei supplizi è sempre un segno di debolezza o d’infingardaggine