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traditore della patria; cessa d’esserne membro violando le sue leggi, anzi le muove guerra. Allora la salute dello stato diviene incompatibile colla sua, bisogna l’uno dei due perisca, e quando si manda al patibolo il colpevole, lo si manda non tanto come cittadino quanto come inimico. Le procedure, e il giudizio sono le prove e la dichiarazione, che egli ruppe il trattato sociale e per conseguenza non è più membro dello stato. Ora siccome ei si riconobbe tale almeno almeno col suo soggiorno, così ei deve esserne interdetto o coll’esiglio quale violatore del patto o colla morte quale nemico pubblico; imperciocchè un tale nemico non è una persona morale; è un uomo, ed allora appunto si mena buono il diritto della guerra di ammazzare il vinto.

Ma dirassi che la condanna di un delinquente è un atto particolare. Sì, nè questa condanna spetta al sovrano, ma è un diritto che egli può conferire senza poterlo esercitare egli stesso. Tutte le mie idee si collegano, ma non saprei esporle tutte in una volta.

Del resto, la frequenza dei supplizi è sempre un segno di debolezza o d’infingardaggine