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per mezzo di un atto particolare, che ne rimette l’incarico al più degno. Una tale commissione può conferirsi in due modi secondo la specie del pericolo.

Se per rimediarvi basta l’accrescere l’attività del governo, lo sì concentra in uno o due de’ suoi membri, ed in questo modo non si altera l’autorità delle leggi, ma solamente la forma della loro amministrazione, Se poi il pericolo è tale, che l’apparecchio delle leggi sia solo d’ostacolo per guardarsene, allora si nomina un capo supremo che imponga silenzio a tutte le leggi, e sospenda un istante la sovrana autorità. In simile caso la volontà generale non è dubbia, ed è evidente essere prima intenzione del popolo, che lo stato non perisca. In questo modo la sospensione della autorità legislativa non la abolisce: il magistrato che la fa facere non può farla parlare, la domina senza poterla rappresentare. Si può far tutto ad eccezione delle leggi.

Il primo modo adopravasi dal senato romano, quando incaricava i consoli, per mezzo di una formola consacrata, di provvedere alla