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suffragio, ed il popolo romano era veramente sovrano di diritto e di fatto.

Affinchè i comizi fossero legalmente ragunati, e ciò che vi si deliberava avesse forza di legge, ci volevano tre condizioni: la prima, che il corpo od il magistrato che li convocava, fosse rivestito dell’autorità necessaria a ciò; la seconda che l’assemblea si tenesse in uno dei giorni permessi dalla legge; la terza, che gli auguri fossero favorevoli.

La ragione del primo regolamento non ha d’uopo di spiegazione; il secondo era un affare di polizia: così non era permesso di tenere i comizi in giorni di feria e di mercato, in cui la gente di campagna venendo a Roma per le sue bisogna, non aveva il tempo di passare la giornata nella pubblica piazza. Per mezzo del terzo regolamento, il senato teneva in freno un popolo fiero e turbolento, e temperava a proposito l’ardore dei tribuni sediziosi; ma questi trovarono più d’un modo di sbrigarsi di quest’incomodo.

Le leggi e l’elezione dei capi non erano i soli argomenti che si sottoponessero al giudizio dei comizi: il popolo romano avendo