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DI OTTAVIO FALCONIERI 41

desima legge per l’appunto tradotta in Greco si trova nei corpo dello Costituzioni degl’Imperatori di Costantinopoli pubblicato da Giovanni Leunclavio.[Lib. LIX. Tit. x.]

PER EDICTVM AEDILIS. Che gli Edili non altrimenti, che i Pretori, nel pigliar l’uffizio pubblicassero l’editto contenente il modo, col quale disegnavano di far ragione sopra ciascuna controversia, è cosa notissima, avendosi nel Corpo delle leggi un titolo particolare De Aedilitio Edicto. Egli è ben vero che questo, per quanto si raccoglie dal medesimo, non apparteneva a tutti gli Edili, che di tre sorte ce n’avea, della Plebe, Curuli, e Cereali, ma solamente a’ secondi, e ciò si specifica in quasi tutte le leggi del predetto titolo. Prima dunque di determinare cosa alcuna circa all’Editto, al ruale possa riferirsi questa Iscrizione, fa di mestieri investigare a quale degli Edili toccasse il dar regola alle spese de’ Mortorj, senza contravvenire agli ordini, di cui non fusse stato lecito agli Eredi di Cajo Cestio il porre nel sepolcro di lui quei drappi d’oro, dal prezzo de’ quali essergli poi stata fatta la statua si comprende dal tenore della medesima. Io, considerato bene, da ciò, chee de’ Magistrati Romani hanno scritto diversi Autori, qual fusse l’uffizio di ciascheduno, inclinato a credere, che siccome quelli, i quali si chiamavano della Plebe, l’autorità di cui era grandissima, avevano cura propriamente d’ovviare al soverchio lusso, ed a tutto ciò, che poteva cagionare corruzione ne’ costumi; come, per esempio, proibire, che non si vendessero nelle Taverne vivande delicate, e di grande spesa, punir coloro, i quali in detti, o in fatti facessero altrui villania, raffrenar l’ingordigia di quelli, che prestavano ad usura, rivedere se le misure, e i pesi fussero giusti, e cose simili, così essi fussero esecutori delle leggi sopra il lusso, e le soverchie spese, si ne’ Mortorj, come in altro proibendo, che non si seppellissero co’ morti gli Attalici, o simili vestimenti di prezzo, e ciò facessero con Editto particolare, ch’io stimo poter esser quello di cui si ragiona. E perchè nominandosi qui l’Edile nel numero del meno, pare ch’esso sia concepito in nome d’un solo, e non de’ due, i quali formavano quel Magistrato; può quindi inferirsi, ch’essendo fra loro divisa l’autorità ad uno di essi ne