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40 DISCORSO

vestitum delicatiorem, ac luxuriosum postea institutum ponunt, ricinia sumnnt; dov’elle si piglino nel loro piano, e diritto senso, dimostrano piutosto il Ricinio essere stato una sorte di veste da bruno, delle quali si vestivano le donne in cambio delle sontuose, e belle, che deponevano; onde confermano l’opinione del Lipsio, che l’intenzione de’ Decemviri non fosse il far divieto, che più di tre donne vestite di bruno non intervenissero ai Mortorj, come han credulo i soprammentovati da me; ma che solamente tre vestimenti si potessero abbruciare, o seppellir col defonto, intendendo per Ricinio, non un vestimento di lutto, ma d’ornamento, il quale era forse in que’ tempi il più prezioso, ed il più nobile e perciò specialmente nominato nella legge, nella quale quelle parole tribus riciniis, clavis purpureis si accordano troppo bene con le già allegate di Verrio appresso Festo, dove ei chiama il Ricinio, togam prætextam clavo purpureo. Senzache ciò ch’egli soggiunge nel medesimo luogo: Unde reciniati Mimi planipedes, lo dimostrano chiaramente, non essendo probabile in verun conto, che i Mimi negli spettacoli sollazzevoli usassero vestimenti, i quali fussero proprj de’ Mortorj.

Ora siccome in que’ primi tempi il divieto intorno a questa parte del lusso ne’ Funerali ristrignevasi per le dodici Tavole a’ Ricinj, siccome abbiamo già detto; così di mano in mano dovette andarsi applicando a tutte le sorte di vestimenti, o addobbi di prezzo, i quali negli altri si usano onde venissero compresi in esso a tempo di C. Cestio, anche gli Attalici, di cui si favella in questa Iscrizione, i quali se debbano intendersi esser vesti equivalenti alla Toga Pretesta, la quale portavano anche i Settemviri degli Epuloni, addobbi di altro uso, poco rilieva al proposito nostro. Vi sono ancora intorno a ciò delle leggi speciali fatte sotto gl’Imperatori. E fra le altre, una ve n’è di Ulpiano, il quale fu ne’ tempi d’Alessandro Severo, ed è la tredicesima ff. de religios. et sumpt. del tenor, che segue: Non oportet autem ornamenta cuni corporibus condi, nec quid aliud hujusmodi, quod homines simpliciores faciunt. Dove la chiosa per ornamenta, dichiara doversi intendere ancora i vestimenti, e questa me-