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36 DISCORSO

var qualche utile da questa dimostrazione di benevolenza verso di lui. Comunque ciò fusse, egli è credibile, che Agrippa:, come colui, ch’era ricchissimo, e non bisognoso punto dell'altrui, per usar magnanimità cedesse la sua parte a L. Cestio fratello del defonto, il quale poi, siccome a uomo grato si conveniva, procurasse di mostrarsi tale con qualche publica dimostrazione!, dichiarando in quelle parole M. AGRIPPAE MVNERE di esser tenuto alla liberalità di M. Agrippa della parte, la quale gli era toccato nella roba del fratello. L’altra si è (e questa io stimo la più probabile) che Cestio con animo di provvedere di sì possente patrocinio la sua Famiglia, e sicuro dall’altra banda della generosità d’Agrippa lo lasciasse in quella parie, ch’egli avea destinata al fratello, erede Fiduciario, nella guisa ch’essersi usato anticamente si ha in molti luoghi de’ Digesti, e spezialmente nella l. Sejus Saturninus, ad Senatus Consult. Trebell., ed egli poi (per usar la parola propria) la rendesse al medesimo, onde potesse dirsi, che L. Cestio l’avesse avuta per dono, o per benefizio di M. Agrippa. A questa conghiettura conferisce maravigliosamente ciò, che n’insegna il §. primo Instit de sideic. che i Fideicommissi in que’ tempi rade volte avevano il loro effetto per una ragione, la quale rende ciò assai credibile, ed era: quia nemo invitus cogebatur praestare id. de quo rogatus erat, e perciò erano chiamati Fideicommissi: quia nullo vinculo Juris. sed tantum pudore eorum, qui rogabantur continebantur. Perchè Augusto, o fatto avveduto di ciò dalle persuasioni di uomini autorevoli, o per l’altre cagioni riferite nel Testo; cioè; Quia per ipsius salutem rogatus quis diceretur, aut ob insignem perfidiam, pose ordine, che a indi in poi i Consoli interponessero la loro autorità, acciocché la fede di chi facea testamento non rimanesse defraudata, e dopo di lui Claudio creò que’ Pretori, i quali dalla cura speciale, che avevano di soprastare a ciò, chiamavansi Fideicommissarii, come si raccoglie dalla L. 2. §. deinde ff. de orig. Juris. Per modo che potendo esser morto G. Cestio, avanti che Augusto publicasse la predetta legge, quando stava all’arbitrio altrui il rendere, o nò l’eredità diducialmente a se lasciate, M. Agrippa con far ciò aveva da-