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DISSERTAZ. DI A. NIBBY. 25

spese quel ponte magnifico ad onore di Trajano1; così a proprie spese quelli di Aquaflavia in Portogallo eressero un ponte di pietra anche questo ad onore di Trajano Augusto2 ed il Medico Publio Decimio Erote Liberto di Publio diede 307, 000. sesterzj per la costruzione delle vie3. Anche quando le vie si facevano totalmente a spese publiche, si è veduto di sopra che s’imponeva un diritto; e questo si faceva qualche volta sopra i vicini, cioè sopra que’ proprietarj, che erano alla via stessa attinenti. Il passo classico di Siculo Flacco,4 di cui abbiamo già portata una parte, ci dimostra tutto ciò, che alla economia delle vie si apparteneva; Quædam ergo viæ aliquando fines transeunt possessionum, quarum tamen non omnium una eademque èst conditio. Nam sunt viæ publicæ regalesque, quæ publice muniuntur, et auctorum nomina obtinent: nam et Curatores accipiunt, et per Redemptores muniuntur, in quarumdam tutelam a possessoribus per tempora summa certa exigitur. Vicinales autem viæ de publicis, quæ divertuntur in agros, et sæpe ad alteras publicas perveniunt, aliter muniuntur per pagos, idest per Magistros pagorum qui operas a possessoribus ad eas tuendas erigere soliti sunt, aut ut comperimus unicuique possessori per singulos agros certa spatia assignantur, quæ suis impensis tuentur. Da questo passo adunque apprendiamo, che alcune delle vie publiche per la loro conservazione erano per qualche tempo a carico de’ possessori attinenti; che le vie vicinali erano a carico de’ Maestri de’ Paghi, i quali, o esigevano gli uomini necessari alla loro conservazione, ovvero assegnavano uno spazio determinato ai possessori per la conservazione a loro spese. Diversamente operavasi per le vie dentro le città. Queste come apprendiamo da Papiniano56 erano per la


  1. Gruter. Thes. Inscript. p. 162. 1.
  2. Id. p. 162. 2.
  3. Berger Hist. des Grands Chemins de L’Empire liv. 1. p. 89.
  4. De condit. agr. p. 9.
  5. Grut. Thes. Inscr. p. 400. n. 7.
  6. Digest. lib. XLIII. Tit. De via publ. et si quid in ea §. 3.