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DISSERTAZ. DI A. NIBBY. 23

Questa stessa iscrizione più esattamente è riferita dal Panvinio1

D. M. S
CN. CORNELIO
CN. F. SAB
MVSAEO
MANCIPI. VIAE. APPIAE
HERENNIA. PRISCILLA
CONIVGI
BENE. MERENTI
FECIT


I Mancipi, dicevansi anche Redemptores. Cosi ne parla Siculo Flacco2. Nam sunt viæ publicæ, regalesque, quæ publice muniuntur et auctorum nomina obtinent: nam et Curatores accipiunt, et per REDEMPTORES muniuntur. I Mancipi, o Redemptores si rifacevano delle spese con diritti nomati vectigal, quindi se eccedevano nel riscuotere erano soggetti ad essere dai Curatori puniti. Così infatti si rileva dal passo di Capitolino3 riferito di sopra: Cedit præterea Curatoribus Regionum, ac Viarum potestatem, ut vel punirent vel ad Præfectum urbi puniendos remitterent eos qui ultra vectigalia quidquam ab aliquo exegissent. In generale, i Curatori delle vie, e chiunque sotto altro nome esercitò lo stesso officio, ebbero la suprema sopraintendenza alla costruzione, ristaurazione, e manutenzione di esse, ed a tutto ciò che ne dipendeva.

Il danaro, che occorreva per la costruzione, e ristauro delle vie, durante la Republica, toglievasi dal publico, come può servire di prova l’iscrizione che esiste ancora nel palazzo Naro a S. Chiara, e che si è riportata nel primo tomo del Nardini:

SENATVS
POPVLVSQVE
ROMANVS
CLIVOM
MARTIS
PECVNIA. PVBLICA
IN. PLANITIAIM
REDIGENDVM
CVRAVIT



  1. Urbs Roma p. 121.
  2. De Condition. Agror. p. 9.
  3. In M. Antonino c. XI.