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426 | francesco malaguzzi |
[Applicationi
delle pene.]
Et le pene sudette da incorrersi per li contrafacienti come di sopra in qual si voglia dc sudetti casi s’applicaranno (si come in effetto venendo il caso s’estequirà) per un terzo a luoghi pij, un altro terzo alla Camera di Bologna, e il resto per metta fra l’accusatore, & essecutore, che ne farà l’essecutione da effiggersi irremissibilmente senz’alcuno rispetto; & s’usarà diligenza per scoprire, &: chiarire li detti transgressori; & l’accusatore sarà sempre in ogni caso tenuto secreto. Eccetto però quel Bolognino per lira, che si dovrà essigger da gli altri del Popolo, à quali faranno trovate dopò il termine predetto monete cosi tose, o legiere, o che fra il termine, le spenderanno; la qual mercede, s’intenda tutta, & sia dal detto essecutore solamente, che farà l’essecutione per sua mercede.
[Facoltà à
Magistrati,
Officiali, &
Essecutori.]
E perche le fraudi alla presente provisione, & l’altra prima sudetta già publicata più tacilmente si scoprano, & maggior osservanza d’ambedue (conforme pur a l’ordine espresso di S. Beatitudine) si concede ampia autorità, & facoltà a tutti li Magistrati, & Officiali si della Città come del Territorio, & Distretto di far osservare, & ad ogni essecutore d’essequire indifferentemente, ma coh ogni vera, & candida giustitia ambedue le dette pro visioni di monete; astenendosi però ciascuno ad ogni modo, sotto pena arbitraria di sua Sig. Reverendiss. dall’estorsioni, & illecite essecutioni, con haver sol l’occhio, & mira alla retta, e santa mente di S. Beatitudine, & della buona intentione de Superiori predetti, & in ogni caso habbia sempre luogo la preventione.
[Facoltà
limitata
intorno il
peso delle
monete.]
Quali Magistrati della Città, & Officiali del Territorio, & Distretto non possano fare alcuna dichiaratione determinata intorno tal materia di monete tose, o legiere, che prima non siano chiariti dalli publici Assaggiatori predetti del peso di quelle monete, che havranno levate, come stia veramente conforme a gli ordini ch’essi havranno da sua Signoria Reverendissima.
[Obligo degli
Essecutori.]
Et li Essecutori siano sempre tenuti (trovato il contrabando, & fatto l’arresto di quello, ricorrer incontinenti a loro Magistrati, overo Officiali come di sopra denuntiando il tutto fidelmente, acciò possano dagli Assaggiatori, ò altri Ministri, che acciò fossero deputati chiarirsi della vera qualità del peso