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la zecca di bologna - documenti 425

[Dichiara-
tione de
Banchieri,
e Mercanti
circa il
giusto peso
delle
monete &
scudi d'oro.]
Dichiarandosi espressamente che nel pagar che faranno essi Banchieri, Mercanti, o altri come di sopra di dette monete cosi d’oro come d’argento, quando da chi le riceverà saranno havute per sospette d’esser tose o legiere, & di esse come tali fatto motto, & instato di farle pesare, se da quel tale Banchiero, Mercante, o altro predetto sarà attestato esser buone, & di giusto peso, trovandosi poi altrimente da predetti publici Assaggiatori, o Zecchiero si starà in tal caso alla semplice assertione del recevitore, che quelle siano ristesse monete pagateli come di sopra; & il contrafaciente sarà ubligato alla restitutione di tanta buona moneta, & essecutato per la pena, come di sopra esposta.

[Distinzione
chiara dal
scudo d'oro
à quello
di moneta.]
Et per levar’ogn’abuso, & confusione nell’avenire circa l’intelligenza di più sorti di scudi d’oro, essendosi massime nella sudetta prima Provisione dichiarato, & permesso un sol scudo d’oro, & non più; si statuisce chiaramente, & espressamente si comanda, che nominandosi per l’avenire nelli contratti, e conventioni scudi d’oro, s’intendano sempre, e siano scudi d’oro di Zecca; & non altrimente. Li quali scudi d’oro di Zecca sono di già nella predetta prima Provisione stati dichiarati valere giustamente rispetto alla moneta de hoggidì d’argento di questa Zecca Bolognini novanta l’uno; Et quando si dirà scudi semplicemente senza nominar’oro, s’intendano sempre, & siano a ragione di questa moneta di Bologna di lire quattro l’uno, & non più. Il che tutto si dichiara espressamente dover per ciò senz’alcun pregiudicio delli contratti e conventioni fatte per il passato fin’al giorno della publicatione della presente Prouisione; & che habbia luogo per l’avenire solamente.

[Stampe,
Crosoli, o
altri
instromenti
da monete.]
Che persona alcuna di qual si voglia grado, o conditione, non possa tener’in Casa, o in altra parte alcuna stampa, né forma di stampa, ne tonzure, overo tosature, erosoli, fornelli da vento forbici, lime, ne altro instrumento atto a fondere, & fabricar monete false, o a tosar le buone; sotto pena- di dugento scudi d’oro d’applicarsi come di sotto. Riservati il Mastro di Zecca, gli Orefici mastri di botteghe descritti nella matricola della loro Compagnia. & loro Obedienti; com’anco li Mastri pur di botteghe dell’oro, & argento battuto, filato, & batti fogli; quali tutti possino soli tenere quell’instromenti, che sono necessari alle loro arti.