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424 francesco malaguzzi

detta Città del sopradetto oro, o argento in pane, in verga, o abrugiato come di sopra, col contrabando, che trovassero; il che facendo siano tenuti denontiarlo come di sotto, nel qual caso guadagnaranno la portione, che di sotto si dirà, che gli sarà subito senz’alcuna eccettione pagata, fatta, che ne sia l’effettuai essecutione. Ma se fossero detti ministri, & essecutori scoperti in dolo d’ammetter scientemente, o d’accordo con li contrafacienti in essa Città, o Territorio alcuna quantità piccola, o grande di dette monete tose, legiere, & altre prohibite come di sopra; o se in qualonque modo si trovassero negligenti in questa parte, o conniventi, saranno come tali puniti ad arbitrio di sua Sig. Reverendiss. etiam corporalmente.

[Tener'
affisse
in publico
ambe le
Provisioni.]
Et perche non sol la presente, ma anco l’altra sudetta prima generale provisione vadino a notitia di ciascuna persona, & che tutte le lor parti siano ben’intese; & che di esse nissuno possa pretendere, ò allegar’ignoranza, s’ordina & espressamente comanda a ciascun Banchiere, Mercante, Artefice, Hoste, & ad ogn’altro, che faccia publico essercitio & maneggio di denari cosi nella Città, come sul Territorio, che debba ad ogni modo nelli loro Banchi, Botteghe, Hosterie, & altri loro publici ridotti tener affisse ambedue le dette Provisioni in stampa, e talmente in publico, che possano essere, & siano vedute da chi vi capitarà, sotto pena di scudi venticinque d’applicarsi come di sotto si dirà.

[Bilancini,
&
perfetti
per lì scudi
d' oro.]
In oltre siano anche ubligati li detti Banchieri, Mercanti, & altri predetti tener parimente in publico nelli detti loro banchi, botteghe, hosterie e ridotti le bilancine con li loro pesetti, carati, e grani giusti, per poter’in servitio, & beneplacito di chi si sia appesar li scudi d’oro, acciò che nissuno possi in quelli esser fraudato; si come siano tenuti appesarli quando li ne sia fatta instanza ne’ pagamenti ch’essi li fanno, sotto la medesima pena di scudi venticinque d’applicarsi come di sotto.

[Publici
appesatori
per
le monete
d'argento.]
Quanto poi alle monete d’argento tose, e legiere si costituiscono non solo il Zecchiere, ma anco li Assaggiatori, che sono M. Carlo Mangini, e M. Gio: Battista Stella Orefici nelle Oreficerie, & come publici Ministri ad appesar ad instanza di chi si sia senz’alcuno premio, o mercede di qual si voglia particolare ogni sorte, e quantità di monete.