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la zecca di bologna - documenti | 423 |
fondere in tanta buona moneta, o che dal Zecchiero gli sarà a tal’effetto pagata buona valuta equivalente, come d’argento [Non si possi
in tanto
spendere. ] rotto; overo mandarla fuori di detta Città, Territorio, o distretto, come più a ciascuno piacerà. Prohibendosi però a chi si sia ad ogni il poterla fra questo termine spender, o in altro modo contrattar’in essa Città, Territorio, e distretto.
[Pene
imposte.]Sotto pena alli contrafacienti, se saranno Banchieri, Mercanti, o altri che ne fanno incetta, e mercantia di perder’affatto la detta moneta cosi tosa e legiera (la qual subito sarà portata in Zecca, per fonderla in tanta buona) & di pagar’altrettanta buona moneta, quanto valerà la tosa, o legiera, che sarà cosi per contrabando levata. Ma se saranno altri del Popolo, che non attendono a simili traffichi di monete, ma solamente le ricevano da suddetti Banchieri, e Mercanti, o da altri in pagamenti, & contratti (essendoli trovate dopò il detto termine) ancor che non le spendessero, overo che le spendessero durante esso termine, incorrano in pena d’un bolognino per lira per mercede dell’Essecutore, che ne farà l’esecutione: Et la moneta cosi tosa e legiera si dovrà subito portar in Zecca, dove dal Zecchiero sarà in tal caso pagato al Padrone di essa l’equivalente dell’argento rotto, come di sopra. Il che s’intende pur, che questi tali non siano indiciati di farn'incetta, o mercantia; nel qual caso si chiarirà il fatto per punirli, o di questa pena se faranno in minor colpa, o dall’altra imposta a Mercanti, e Banchieri, se si trovaranno nel caso, e termine loro.
[Oro,
o argento
fuori
di monete.]In oltre non sia persona alcuna come di sopra, che ardisca, o presuma portar fuori della Città oro, ne argento in pane, in verga, ne bruciato, sotto pena della total perdita di esso conforme alli capitoli della Zecca; ma porta o al Zecchiero; qual sia tenuto dargli il suo giusto valore; overo che gli lo partisca per suo conto.
[Capitani,
& altri
guardiani
delle Porte,
Officiali, &
Essecutori
del
Territorio
stiano
vigilanti.]Comandandosi in tanto alli Capitani, Gabellini, & altri ministri, & guardiani delle porte di detta Città, com’anco à gli Officiali, & Essecutori del Territorio, che debbono stare vigilanti, & usar’ogni essatta diligenza per scoprire, e arrestare quelli, che portassero, o conducessero in essa Città, o territorio di dette monete tose, legiere, o altre prohibite anco nella predetta prima Provisione; o che portassero fuori di