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422 francesco malaguzzi

come d’argento, & con cercare anche di condurne altronde in questa Città in molta, & notabil quantità per spargerle nel popolo, si come dall’effetto s’è più volte chiaramente veduto, ma in particolare dopò la publicatione della Provisione generale fatta alli giorni passati sopra esse monete, publicata sotto li 15. & 16. di Luglio prossimo. Onde ne nascono gli istessi inconvenienti, e disordini, ch’erano parimente cagionati dal tollerarsi il spendere dette monete per più del vero, e giusto lor valore. Al che volendo il molto Illustre, & Reverendiss. Monsig. Prothonotario Dandini Vicelegato mentissimo di questa Città, etiam d’ordin’espresso di N. Sig. col volere & consenso de gli Illustri, & Eccelsi Sig. Antiani Consoli, Sig. [Dispositiva.] Confaloniero di giustizia, e illust. Reggimento opportunamente provedere, inherendo non solo à la predetta prima provisione generale, ma quella espressamente rinovando, e confirmando in ogni sua parte, che non sia però contraria, o discrepante dalla presente; nel qual caso, & parte questa habbia sempre da prevalere, & essequirsi (oltre à quanto s’è in quella sopra ciò espresso) ordina, & espressamente comanda, che dalla publicatione di questa non sia persona alcuna cosi terriera come forestiera, tanto ecclesiastica quanto secolare, di qual si sia stato, grado, ordine, e conditione, talmente che nissuno s’intenda eccettuato, che ardisca, o presuma sotto qualsivoglia pretesto, ò colore condure, ne far condure o portar in questa Città, suo Territorio, o distretto, ne tampoco spender o in [Monete
d'oro
& d'argento.]
si sia modo contrattare, né pagare alcuna sorte, o quantità picciola, o grande di dette monete cosi, come d’argento tose, o legiere in maniera, che callino del lor vero e giusto peso & valore di Zecca, da dichiararsi in fine della presente.

[Moneta
vecchia
di Bologna]
Et rispetto alla moneta vecchia di Bologna non s’intenda altrimenti tosa, legiera, ne prohibita, se non quella, che si trovarà deteriore del peso della moderna di Zecca.

Et per dar tempo à ciascuno di disporre senza pregiudicio della Presente Provisione, & senza danno proprio di [Termine à
scaricarsene. ]
quella quantità di monete cosi tose, o legiere, che si trovasse; si concede, che fra dieci giorni prossimi quelli della Città, & tra venti quelli del Territorio, e distretto possano tali monete tose e legiere, o mandarle alla Zecca a farle