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la zecca di bologna - documenti | 409 |
12. Item quando fosse guerra o moria generale che Dio nol voglia, in tale caso sia lecito al Cecchiero renuntiare l’impresa et sia disobligato dalle sue conventioni predette, quanto sia solamente per il tempo sequente a tali casi, et non precedente havendo rispetto proportionatamente alle obligationi, fatta però la protestatione et intimatione della renuntia predetta di duo mesi inanzi legitimamente alli Signori Superiori.
13. Item occorendo il caso della morte del Cecchiero, che a Dio non piaccia, li suoi Heredi non sieno obligati à queste connentioni, se alle parti non paresse perseverare in quelle.
14. Item se habbino a dare al detto Cecchiero per suo salano lire x il mese, secondo il consueto, da pagarsi delle intrate della Cecca.
15. Item per publica grida si habbia a publicare che oro e argento della Città et contado di Bologna, o in patene o in verghe, o in piastre · o in massa non si possa exportare per modo alcuno, sotto pena di perder la robba et Cento scudi d’oro per ciascuna volta, dalli quali la terza parte sia della Camera, la terza dello accusatore, et il resto dello Cecchiero.
16. Item chel Cecchiero non sia tenuto accettar quantità d’oro meno di mezza libra né quantità d’argento meno di X libre. Ma volendo il Mercante contrattare detta roba, sia tenuto il Cecchiero accettare tale robba col pagamento et tempo detti di sopra.
17. Item debbia il detto Cecchiero pigliare da qualunque metterà in Cecca soldi 45 per ogni libra d’oro di bontà sopradetta.
Per ogni libra d’argento della denta bontà soldi 15 et den. 6.
Per ogni libra di quattrini et denarini della detta bontà soldi xiiij.
18. Item secondo la presente consuetudine si habbia a dare di remedio alla lega dell’oro un sesdecimo di denaro per onza, talmente che quando si caverà di Cecca l’oro ritrovandosi di bontà de denari xxj, et xv, sesdecimi, s’habbia a tollerare.