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zione. Questa spesa è fissata a nove lire per ogni libbra d’oro (Kilogramma) e a tre lire per ogni libbra d’argento.

Art. 33. Se le materie sono di titolo inferiore al titolo monetario, la Zecca esigerà altresì la spesa di raffinazione e di partizione. Questa spesa sarà calcolata sulla porzione delle materie medesime, che raffinata basti ad inalzarne la totalità al titolo monetario e verrà precisata a norma della Tariffa da pubblicarsi.

Art. 34. All’epoca in cui verrà emessa la nuova moneta, un regolamento di pubblica amministrazione fisserà il ragguaglio fra la medesima, e le monete in corso nel Regno.

Art. 35. Il ministro delle finanze del Nostro Regno d’Italia è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà stampato, pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato dal Nostro Palazzo Imperiale delle Tuileries questo di 21 marzo 1806.


Napoleone.


Per l'Imperatore e Re
Il Ministro e Segretario di Stato
A. Aldini1.



Un altro decreto 21 dicembre 1807 (n, 281) regolò il corso delle monete e diede il ragguaglio della lira italiana colla lira di Milano e colle altre lire in corso nei diversi dipartimenti e distretti del regno; cui seguì, a Bologna, la pubblicazione di una tariffa dei prezzi delle monete estere per esser fuse per la nuova coniazione 2.

Nel novembre del 1806 era nominato Direttore della zecca di Bologna il prof Pellegrino Salvigni, maestro dei conii Giuseppe Cavallini e contralatore alla monetazione G. Battista Roberti: poco dopo a

  1. Bollettino delle leggi, 1806, n. 21.
  2. Piani e discipline monetarie, fasc. 1808-39.