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la zecca di bologna | 225 |
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Titolo I.
Della unità monetaria.
Art. 1. Cinque denari d’argento del peso stabilito dalla legge 27 ottobre 1803 (cinque grammi) al titolo di nove decimi di fino costituiscono l’unità monetaria che conserva il nome di lira.
Titolo II.
Della fabbricazione delle monete.
Art. 2. Le monete d’argento saranno di un quarto di lira, dì una mezza lira, di tre quarti di lira, di una lira, di due e di cinque lire.
Art. 3. Il loro titolo è di nove decimi di fino, e un decimo di lega.
Art. 4. Il peso del quarto di lira sarà di un denaro e un quarto (un gramma, e venticinque centigrammi).
Art. 5. Il peso della mezza lira sarà di due denari e mezzo (due grammi e cinque decigrammi).
Art. 6. Il peso di tre quarti di lira sarà di tre denari e tre quarti (tre grammi e settantacinque centigrammi).
Art. 7. II peso d’una lira sarà di cinque denari (cinque grammi).
Art. 8. Il peso di due lire sarà di dieci denari (dieci grammi).
Art. 9. Il peso di cinque lire ossia dello Scudo sarà di venticinque denari (venticinque grammi).
Art. 10. La tolleranza del titolo per le monete d’argento sarà di tre millesimi tanto in più quanto in meno.
Art. 11. La tolleranza del peso per il quarto di lira sarà di dieci millesimi tanto in più quanto in meno, per la mezza lira, e per i tre quarti di lira, di sette millesimi tanto in più