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92 emilio motta
cedenti divieti d’importar monete di dette zecche forastiere o di recarvisi.

494. — 1524, dicembre 23, Milano. — Decreto relativo a certe monete nuove bandite [Reg. Panig. P. 219 1. — Bellati, Mss.].

     Conferma del precedente bando per riguardo ai cornoni e cavallotti; e nuova bandita «di dinari novi appellati arlabassi quali hano da uno canto uno scuto traversato zoè la parte de sotto solio, et quella di sopra gargiato con una aquila de sopra con due teste et da una banda del scuto preditto uno B et da laltra una M. Et da laltra parte del dinaro una Croce con quatro fiori, quali dinari havevano corso per soldi 4 et dinari 6 luno, del stampo di Casale Monteferrato».
     Bandite anche le parpajole false, ora comparse sul mercato, "quale non sono fabricate in cecha».

495. — 1526, settembre 29. Milano. — Si concede a Maffeo da Civate, orefice e medaglista, di recarsi presso Alosio Tizzoni, signore di Desana, a dirigere quella zecca [Registro ducale n. 80 fol. 119 t. — Gazzetta Numismatica di Como, a. VI, 1886, n. 12]1.

     Franciscus etc. Essendo prohibito così per decreti como per cride ultimamente fatte che alchuno nostro subdito possi andare ad lavorare fora dil Dominio nostro nè exercire, administrare o dare adiuto in alchuna cecha (zecca) forestera, et essendo stati ricercati dal Magnifico D. Aluysio Ticiono Signore de Desana ad concedere che Mapheo da Clivate possa andare et administrare a Desana la Cecha sua, et etiam in altre ceche como meglio parerà a dicto Mapheo. Et volendo noi gratificare epso Sig.re di Desana, per tenore de le presente concedemo libera et ampia licencia a ditto Mapheo òhe possa andare tute et impune et attendere a tale administratione, et governo como meglio li parerà con potere etiam fare condure ogni instrumento conveniente al officio suo, modo non faccia transportare oro nè argento fora del Dominio nostro, nè condure aut fare condure alcune valute forastere, contra la forma
  1. Per il da Civate cfr. retro il n. 471, doc. 9 dicembre 1517.